IL TAR DA’ RAGIONE ALLA FORLEO: PUO’ TORNARE A MILANO
ERA STATA TRASFERITA A CREMONA PER INCOMPATIBILITA’ DAL CSM DOPO LE SUE DICHIARAZIONI CONTRO LE INTERFERENZE DI POTERI FORTI NELLE INCHIESTE SULLE SCALATE BANCARIE….RIAFFERMATO IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEL GIUDICE, A DISPETTO DI CHI VORREBBE FAR TACERE CHI INDAGA IN DIREZIONI VIETATE
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Csm che aveva imposto a Clementina Forleo di lasciare Milano per incompatibilità ambientale, dopo le polemiche scatenate in relazione a talune sue dichiarazioni circa presunte interferenze di poteri forti nelle inchieste che stava conducendo sulle scalate bancarie.
A Cremona dall’ottobre scorso, ora la Forleo potrebbe ritornare a Milano, anche se avrebbe confidato ad alcuni colleghi la sua intenzione di non volere tornare indietro.
Il verdetto adesso dovrà essere notificato al Csm dalla stessa Forleo.
A quel punto l’organo di autogoverno dei giudici avrà due possibilità : prendere atto e dare esecuzione al provvedimento, deliberando il suo ritorno, oppure impugnarlo davanti al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensiva.
Ricordiamo che il Csm decise di trasferire la Forleo da Milano perchè lì “non era più in grado di svolgere la sua funzione con piena indipendenza e imparzialità ”.
E perchè “i suoi comportamenti avevano creato un disagio diffuso”.
Tutto era nato intorno al caso scalate bancarie che avevano visto coinvolti Unipol, Fassino & Co., con l’utilizzo di intercettazioni telefoniche a dire poco imbarazzanti.
Per molti, lo stop alla Forleo era stato collegato al fatto che avesse osato indagare anche a sinistra, in uno dei santuari della finanza collegati agli allora Ds (vicenda Consorte Unipol).
Il magistrato pugliese ha espresso viva soddisfazione e ha dichiarato non riuscendo a nascondere una visibile commozione: “Sono contenta non tanto per la mia persona quanto .per l’affermazione del principio del rispetto delle regole che l’organo di autogoverno della magistratura dovrebbe in ogni momento e in ogni occasione affermare, a prescindere dagli interessi in gioco.
E da qualunque sia il colore degli interessi toccati, senza pregiudizio alcuno.
La sentenza del Tar parla di trasferimento deciso “in carenza dei presupposti di causa ed effetto previsti dalla norma vigente”.
I giudici prendono le mosse dal fatto che, “nell’ordinamento attuale” il trasferimento per incompatibilità ambientale può ritenersi “integrato soltanto in una situazione non attribuibile a colpa del magistrato, che sia produttiva di un effetto costituito dall’impossibilità di svolgere nella sede occupata le proprie funzioni con piena in dipendenza ed imparzialità ”.
Il TAR ha ritenuto non sussistente nemmeno l’altro presupposto: l’impossibilità per il magistrato di svolgere nella sede occupata le proprie funzioni. Non vi sarebbe, infatti, nella delibera del Csm una “esauriente spiegazione sulla plausibilità del verificarsi di tale effetto”.
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