LA DIFESA NON E’ SEMPRE LEGITTIMA: ORA LO DICE PURE LA CASSAZIONE
DUE SENTENZE HANNO RIBADITO I RIGIDI CONFINI DELL’ISTITUTO
La propaganda e la giurisprudenza occupano nella quotidiana realtà due spazi distinti e separati. §
Molti giuristi e operatori del diritto avevano, sin dagli strombazzati proclami fino alla definitiva approvazione della legge n. 39 del 26 aprile 2019, manifestato forti perplessità ed espresso penetranti critiche sulle modifiche introdotte nell’istituto della legittima difesa e della loro compatibilità con l’ordinamento e i valori costituzionali dello stato democratico e di diritto.
Anche il sindacato di polizia che rappresento ha da sempre espresso motivate criticità . Adesso, come prevedibile, pure alcune recenti pronunce giurisprudenziali confermano tutte le perplessità finora emerse.
In particolare la Corte Suprema di Cassazione, in due distinte sentenze (Sez.I n.39997 e Sez. V n.40414) ha ribadito i confini dell’istituto, per cui l’applicabilità della legittima difesa, anche nel caso “domiciliare”, richiede che l’intrusione sia avvenuta con violenza o minaccia come pure l’attualità dell’offesa e l’inevitabiltà dell’uso delle armi o di altro mezzo di difesa per la propria o altrui incolumità .
All’avverbio “sempre” viene attribuita una validità apparente in quanto permane l’ipotesi dell’eccesso colposo in cui, per la non punibilità , è richiesto lo stato di minorata difesa o di grave turbamento.
L’esercizio della giurisdizione nell’applicare la norma generale e astratta alla fattispecie concreta non può esimersi dal tenere conto della consolidata giurisprudenza e dei principi generali dell’ordinamento, inteso in senso ampio e sovranazionale. Tutto ampiamente previsto.
Si è voluto far credere che una norma potesse giustificare qualsiasi tipo di azione – reazione del cittadino verso un intruso. Così non è e non sarà mai. Per fortuna.
Daniele Tissone
Segretario generale sindacato di polizia Silp
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