IL GIURISTA PALEOLOGO: “IL DECRETO DEL GOVERNO CONTRO LE ONG VA IMPUGNATO: CITA NORME ABROGATE E OMETTE QUELLE IN VIGORE”
“IL DECRETO PIANTEDOSI CITA IL REGOLAMENTO 1624 DEL 2016 CHE E’ STATO ABROGATO NEL 2019, OMETTE IL 656 DEL 2014 SUGLI OBBLIGHI DI SOCCORSO, OMETTE IL PRINCIPIO DI NON RESPINGIMENTO DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA E L’ART 19 DELLA CARTA DEI DIRITTI DELL’UNIONE EUROPEA
La legge del mare
La convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare o Unclos, firmata anche dall’Italia, prevede che chiunque sia in pericolo in mare va salvato e che il soccorso si può considerare concluso solo con lo sbarco nel porto sicuro di più vicino. Un dovere per tutti senza distinzioni. L’articolo 19 del testo unico dell’immigrazione stabilisce poi che i minori presenti in frontiera non possono in alcun modo essere respinti.
Il regolamento di Dublino
E’ quello che al momento regola le richieste di asilo in Europa e prevede che il Paese di primo approdo è quello in cui chi arriva deve avanzare richiesta di asilo. A quello Stato tocca farsi carico della gestione dell’accoglienza, della valutazione della richiesta di asilo e dell’eventuale rimpatrio. Un regolamento che, naturalmente, penalizza l’Italia in quanto Paese costiero.
Il giurista: “Il decreto va impugnato”
“Il decreto del governo sulla sosta temporanea della navi ong in acque italiane cita norme già abrogate, omette quelle in vigore che obbligano al soccorso e, infrangendo un principio di non contraddizione, getta in un “limbo” decine di naufraghi che l’Italia è, invece chiamata a far sbarcare a terra affinchè questi possano presentare domanda di asilo.
E’ il parere del giurista ed esperto di diritti umani Fulvio Vassallo Paleologo.
“Il decreto – spiega Paleologo – contiene un errore e una omissione già in premessa. Esso cita il Regolamento europeo 1624 del 2016 che è stato abrogato nel 2019 e non fa, invece, riferimento al Regolamento 656 del 2014 che richiama in modo cogente gli obblighi di soccorso a carico degli Stati previsti dal Diritto internazionale e il principio di non respingimento previsto dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”
(da agenzie)
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