GIUDICI, LE INSIDIE DELLA NUOVA COLPA: UNA NORMA CHE CONDIZIONERA’ I MAGISTRATI
IN NESSUN PAESE EUROPEO LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL GIUDICE E’ STATA AMPLIATA COME DA RENZI: NELL’INTERESSE DI CHI? NON DELLA GIUSTIZIA
Proprio quando è ormai diffusa la consapevolezza di quanto costi ai cittadini la «medicina difensiva» indotta nei medici dal rischio di vedersi trascinare continuamente in giudizio, la nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati rischia di sospingere le toghe ad assumere una mentalità burocratico-impiegatizia e a praticare una «giustizia difensiva» potenzialmente non meno perniciosa per i cittadini.
L’indipendenza del giudice, infatti, prima e più che tutelare il singolo magistrato da ritorsioni e intimidazioni, tutela il cittadino quando la controparte sia dotata di preponderante forza economica o politica: e infatti non è un caso che, pur di preservare l’indipendenza dei propri giudici, nazioni come gli Stati Uniti, Israele o la Gran Bretagna arrivino ad assicurargli una totale immunità rispetto alle decisioni assunte, mentre altri come la Francia ammettano risarcimenti solo in caso di dolo, e altri ancora (come l’Olanda) contemplino casistiche più ampie ma solo a carico dello Stato e mai dei singoli magistrati.
L’iter di modifica della vigente legge Vassalli è partito male, viziato dalla leggenda metropolitana secondo la quale l’Europa chiedeva all’Italia che fosse il singolo giudice a dover rispondere direttamente con il proprio patrimonio: in realtà la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per due volte aveva invece richiamato l’Italia a prevedere che lo Stato dovesse risarcire anche gli errori commessi dalla Cassazione con violazioni manifeste del diritto dell’Unione Europea.
Sull’onda però di questo strumentale equivoco, il Parlamento ha comunque ritenuto di modificare la legge del 1988.
I magistrati italiani – già «processabili» dalla ordinaria giustizia penale quando si macchiano di delitti, dalla Corte dei conti quando causano danni all’Erario, e dal Csm quando commettono violazioni disciplinari – fino a ieri erano esposti a una azione di responsabilità civile che il cittadino poteva promuovere soltanto contro lo Stato (che poteva poi rivalersi sul magistrato per un terzo del suo stipendio annuo); e soltanto per casi di dolo, colpa grave e denegata giustizia, dai quali erano espressamente escluse l’interpretazione di norme o la valutazione del fatto e delle prove.
La nuova legge mantiene lo schermo dello Stato (alzando la rivalsa a metà dello stipendio), ma tra i casi di colpa grave introduce «il travisamento del fatto o della prove».
Questo è un aspetto molto insidioso. Sia perchè potrebbe incentivare giudici-burocrati al quieto vivere di scelte interpretative più accomodanti e di decisioni meno rischiose per le proprie tasche, quando in gioco vi siano grossi interessi e forti protagonisti.
Sia perchè confina/sconfina pericolosamente con ciò che non è consentito dal sistema, e cioè con il sindacare l’attività di interpretazione che, argomentata dal giudice nella motivazione dei provvedimenti impugnabili nei gradi successivi, è il cuore della giurisdizione.
Al punto che, per restare entro la Costituzione, si dovrebbe ricondurre la nozione di «travisamento» solo a quello abnorme, accecante, macroscopico, che per essere rilevato non abbia bisogno di alcuna valutazione: così però ricadendo di fatto nella vecchia legge, che già faceva discendere la responsabilità dall’«affermazione» o «negazione» di «un fatto» di cui la rispettiva esistenza o assenza risultasse «incontrastabilmente dagli atti».
E se fino a ieri l’azione di risarcimento era subordinata a un vaglio del Tribunale sulla non manifesta infondatezza, la nuova legge abolisce invece questo filtro di ammissibilità , ritenendolo responsabile del fallimento statistico della legge (7 condanne su 400 ricorsi in 25 anni); ma nello stesso tempo non mette alcuna sanzione a carico di chi risulti aver instaurato azioni di responsabilità palesemente campate per aria, ritorsive, intimidatorie.
Così, però, il pericolo di condizionare il giudice arriverà non tanto dal timore dell’esito, ma già dall’azione in sè, giacchè egli – che da qualunque pur balzana denuncia potrà temere conseguenze disciplinari dirette oltre che patrimoniali indirette – dovrà ogni volta ingaggiare (e pagare) un avvocato: in una catena di «processi al processo» precedente, tendenti a ridiscutere all’infinito il verdetto (non più) finale.
Luigi Ferrarella
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