BORGHEZIO DEVE PAGARE 50.00O EURO A CECILE KYENGE, ORA DEVE TOCCARE AGLI ALTRI CHE ISTIGANO ALL’ODIO RAZZIALE SUL WEB
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CHE HA CONDANNATO L’EUROPARLAMENTARE LEGHISTA: “DIFFAMAZIONE AGGRAVATA DALLA FINALITA’ DI ODIO RAZZIALE”
“L’attacco al Ministro Kyenge non ha riguardato solo le sue convinzioni politiche in materia di immigrazione e leggi sulla cittadinanza, ma anche la sua persona in quanto originaria di un Paese africano”.
Così il giudice di Milano Maria Teresa Guadagnino spiega perchè le affermazioni dell’europarlamentare Mario Borghezio a ‘Radio 24′ non rappresentarono una “critica politica”, come ipotizzato dalla sua difesa, ma una diffamazione aggravata dalla finalità di odio razziale ed etnico ai danni dell’ex Ministro dell’Integrazione Cècile Kyenge “ritenuta inadeguata a ricoprire l’incarico in ragione della sua etnia”.
Per questo reato, Borghezio è stato condannato il 18 maggio scorso dai giudici della IV sezione penale, presieduti da Guadagnino, al pagamento di 1000 euro di multa ed a versare un risarcimento di 50mila euro all’ex rappresentante dell’esecutivo guidato da Enrico Letta.
La vicenda riguarda le affaermazioni del leghista, intervistato il 29 aprile 2013 da “La Zanzara”.
“Il messaggio di Borghezio — scrive il giudice nelle motivazioni — non è solo di natura politica ma si traduce in disprezzo verso la persona offesa a causa della sua origine africana. Non sono possibili interpretazioni alternative al senso dispregiativo delle parole di Borghezio nei confronti della Kyenge. La donna, proprio per il colore della pelle, non deve avere i medisimi diritti dei cittadini italiani, ha una cultura inferiore a quella italiana (e, più in generale, a quella mitteleuropea) ed è per questi motivi — e non per altri — che può fare solo la casalinga, non può fare il Ministro e ha tolto a un medico italiano il posto alla Asl”.
Neppure per i giudici “si può dire che l’intervista abbia qualcosa a che fare con la satira” sebbene rientri in un programma radiofonico spesso connotato da battute irriverenti.
I giudici chiariscono anche perche’ hanno riqualificato il reato in diffamazione aggravata dall’odio razziale mentre la contestazione originaria dei pm era ‘propaganda di idee fondata sull’odio razziale ed etnico’.
“Il concetto di propaganda razzista — argomenta il giudice Gudagnino — non è una semplice manifestazione di opinione, ma è integrata da una condotta volta alla persuasione e a ottenere il consenso del pubblico, come puo’ avvenire, ad esempio, nel corso di un comizio o di un’assemblea”.
All’europarlamentare vengono riconosciute le attenuanti generiche “per il buon comportamento processuale e per quella, sia pur minima, resipiscenza dimostrata dopo il fatto nel porgere formalmente le proprie scuse in sede di assemblea parlamentare”.
(da “NextQuotidiano”)
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