ANCHE CON LE MODIFICHE UE I CENTRI IN ALBANIA VOLUTI A CARO PREZZO DALLA MELONI RISCHIANO DI RIMANERE VUOTI: RESTA IRRISOLTO I NODI SUL TRATTENIMENTO AUTOMATICO DEI MIGRANTI E DEL TRASFERIMENTO NEI PAESI SICURI
È PREVEDIBILE UN ALTO NUMERO DI CONTENZIOSI LEGALI… L’ANALISI DEL GIURISTA GIANFRANCO SCHIAVONE
Qual è la differenza tra Paese d’origine sicuro e Paese terzo sicuro?
«Una differenza sostanziale – spiega il giurista Gianfranco Schiavone -. Il Paese d’origine sicuro fa riferimento alla condizione dello stato di provenienza del migrante, la cui domanda potrà essere processata con una procedura accelerata di frontiera, cioè con garanzie inferiori, tranne in casi personali particolari che però dovranno essere dimostrati dal migrante».
E invece il Paese terzo sicuro?
«È uno Stato, ad esempio da cui transita il migrante che arriva in Europa, che d’ora in avanti assumerà la competenza dell’esame della richiesta d’asilo che verrà invece dichiarata inammissibile in Europa. Con questo escamotage gli Stati europei di fatto trasferiscono ad altri Paesi con cui devono stringere accordi la responsabilità di esaminare le richieste d’asilo. Il Paese terzo sicuro deve rispettare la Convenzione di Ginevra, dunque essere in grado di esaminare le richieste e offrire protezione ai rifugiati».
Ci sono dubbi sulla legittimità di questo trasferimento?
«Moltissimi. Nessun Paese che aderisce alla Convenzione di Ginevra (come l’Italia) è legittimato a dismettere l’obbligo di esaminare le richieste di asilo, tranne se si trova in una situazione di temporanea e oggettiva difficoltà. In sostanza si vendono le persone ad un altro Paese».
Le nuove norme consentiranno al governo di riaprire i centri in Albania ai richiedenti asilo?
«Il voto di ieri sui return hub – spiega ancora Schiavone – non ha nulla a che vedere con i centri in Albania. Apparentemente si riapre la possibilità di far funzionare quel centro ma la redazione di una lista di Paesi sicuri europea non risolve nulla se non in linea con i criteri giuridici che li definiscono e che restano immutati. Come resta irrisolto il nodo sul diritto alla difesa dei migranti e quello del trattenimento automatico che invece deve essere l’estrema ratio. È prevedibile un alto numero di contenziosi».
Il migrante che fa ricorso contro il diniego all’asilo può essere rimpatriato?
«La sospensiva del rimpatrio non è più automatica ma dovrà decidere sempre un giudice. Se la persona nel frattempo viene portata via è illegittimo»
(da Repubblica)
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