CPR IN ALBANIA, LA CASSAZIONE: “DUBBI DI COSTITUZIONALITA’”. ORA GLI ATTI ALLA CONSULTA
I DUBBI SULLA NORMA CHE PERMETTE IL TRATTENIMENTO FINO A 48 ORE DOPO LA NON CONVALIDA DA PARTE DEL GIUDICE E LA POSSOBILITA’ DI EMETTERE PROFFEDIMENTI RIPETUTI
Nuovo colpo al sistema Albania. Dopo le sentenze che hanno fatto prima scricchiolare e poi paralizzare la fase 1 del progetto, che a Shengjin e Gjader prevedeva di trasferire i naufraghi intercettati in mare, adesso una pronuncia mette in crisi anche la fase 2, che nei centri ha permesso di portare anche i trattenuti in Cpr italiani.
Nella legge che ha inaugurato la nuova fase, il governo ha previsto che – contrariamente a quanto previsto – in caso di non convalida del trattenimento, un soggetto potesse essere liberato fino a 48 ore dopo l’ordine emesso dal giudice.
Nello specifico, la legge prevede che la mancata convalida del trattenimento non esclude “l’eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento”. Nel caso venga “adottato immediatamente o, comunque, non oltre 48 ore dalla comunicazione della mancata convalida, il richiedente permane nel Centro fino alla decisione sulla convalida”.
Per gli ermellini, la norma viola sei articoli della Costituzione, ma adesso toccherà alla Consulta pronunciarsi.
“Un tema particolarmente sensibile come quello della (ritenuta) illegittima restrizione della libertà personale – evidenziano i giudici supremi – non può che essere immediatamente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, là dove si ravvisi una torsione rispetto alle norme della Costituzione”.
Il caso nasce dal ricorso di un uomo senegalese trattenuto a Gjader, liberato dopo la mancata convalida del primo trattenimento e subito colpito da altro analogo provvedimento emesso dal questore. Per i giudici della Cassazione, in questo modo si profila una lesione della libertà personale in quanto “si prevede che un provvedimento di trattenimento che venga dichiarato dal giudice quale illegittimamente assunto (e che, per questa specifica ragione, risulti non convalidato dall’Autorità giudiziaria) non venga seguito dall’immediata liberazione dell’interessato, bensì possa avere la residua attitudine a legittimare la permanenza del migrante stesso all’interno del Centro per i rimpatri, per un successivo arco temporale anche ampio. Ciò in attesa che il questore si risolva, eventualmente, ad adottare un nuovo decreto di trattenimento”.
Una violazione palese – sottolineano gli ermellini – anche del
principio di uguaglianza perché si consente la limitazione per decreto “della libertà personale di un individuo solo perché si trova in un centro di rimpatrio a differenza di chi invece è libero”.
Per Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria ed europarlamentare del Pd, “con la pronuncia della Cassazione, si smonta pezzo dopo pezzo il modello Albania di Giorgia Meloni. Trattenere una persona senza convalida significa violare i principi più elementari dello Stato di diritto. Questo governo vuole trasformare i cpr in zone franche dai diritti, dove la Costituzione non arriva. La sentenza certifica che la propaganda di Meloni non è solo disumana ma anche illegale, come denunciamo da tempo”.
(da La Repubblica)
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