ECCO PERCHE’ BERLUSCONI NON POTRA’ CANDIDARSI ALLE EUROPEE IN UN ALTRO STATO DELL’UNIONE
LA DIRETTIVA 93/109/CE, PROPRIO PER EVITARE STRATAGEMMI, RICHIEDE UN ATTESTATO AL PAESE DI ORIGINE IN CUI SI CERTIFICHI CHE NON E’ VENUTA MENO L’ELEGGIBILITA’ DEL CANDIDATO
Negli ultimi giorni molto si è scritto sulla possibilità che Silvio Berlusconi possa presentarsi candidato alle elezioni europee in un altro Stato membro dell’Unione (si parla di Ungheria, Bulgaria ed Estonia): un sistema per riacquistare l’immunità che lo preserverebbe da eventuali provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Alla base sarebbe necessario fare acquisire a Berlusconi la residenza in uno Stato dell’U.E. ed ivi candidarlo al Parlamento europeo, così da eludere i rigori della legislazione italiana.
Com’è noto, infatti, ogni cittadino dell’U.E. ha diritto di candidarsi al Parlamento europeo in qualunque Stato dell’Unione abbia la residenza.
A un attento esame della normativa vgente in realtà la strada sarebbe sbarrata, e non solo perchè il requisito della residenza sarebbe già di per sè di difficile acquisizione per una persona priva di passaporto.
La disciplina europea (direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993), paventando un simile stratagemma, infatti, prevede che il cittadino dell’U.E. che vuole candidarsi in uno Stato membro di residenza di cui non ha cittadinanza deve, a pena d’inammissibilità , presentare “un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato d’origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto” (art. 10.2).
A tal fine lo Stato membro di residenza è tenuto a verificare “che il cittadino dell’Unione che abbia manifestato l’intenzione di esercitare il proprio diritto di eleggibilità non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro d’origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purchè quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale” (art. 6.2).
Due tentativi il cui esito positivo, dunque, appare altamente improbabile.
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