“GRILLO VANIFICA IL DIRITTO DI CANDIDARSI, NON AVEVA TITOLO, SPETTAVA SOLO ALL’ASSEMBLEA LOCALE”: LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE CHE HA DATO RAGIONE ALLA CASSIMATIS
“L’OPERATO DI GRILLO ALTERA IL RAPPORTO DI COMPETENZE DECISIONALI TRA GLI ORGANI STATUTARI”… “IL REGOLAMENTO INTERNO ESCLUDE CHE GRILLO ABBIA DIRITTO ALL’ULTIMA PAROLA, ILLEGGITTIMO FAR RIVOTARE TUTTI GLI ISCRITTI IN ITALIA, E’ PREVISTO IL SOLO VOTO DEGLI ISCRITTI LOCALI”
La decisione presa da Beppe Grillo di privare Marika Cassimatis e la sua lista dell’uso del simbolo e del nome del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni comunali “inibisce il diritto dei candidati della lista Cassimatis di vedere riconosciuta la loro rappresentatività , più o meno consistente, da parte degli organi decisionali di natura assembleare del Movimento nella loro dimensione plenaria; e soprattutto vanifica il diritto del singolo aderente di candidarsi alle elezioni”, riconosciuto dal regolamento. È quanto scrive il giudice Roberto Braccialini, della prima sezione del tribunale civile di Genova, nelle motivazioni che hanno portato all’accoglimento dell’istanza di sospensiva presentata da Marika Cassimatis contro le decisioni di Beppe Grillo sulle “comunarie” del capoluogo ligure.
L’operato di Grillo, scrive ancora il magistrato, “altera il rapporto delle competenze decisionali tra gli organi statutari, perchè è stata in tal modo obliterata completamente la decisione dell’assemblea territoriale e si è impedito al massimo organo decisionale di esprimersi in rete sulla precisa alternativa locale che andava rimessa in discussione”.
Inoltre, per Braccialini, la decisione di Grillo “realizza (per invalidità ‘derivata’) un procedimento di esclusione di una lista regolarmente votata dall’assemblea locale, anticipando misure sostanzialmente sanzionatorie che – in materia – non sembrano nella disponibilità del solo capo politico del Movimento”.
Secondo il giudice, Grillo non era legittimato ad annullare l’esito del ballottaggio del “metodo Genova” con cui, il 14 marzo, Cassimatis era stata eletta a candidata sindaco per il capoluogo ligure.
Per il giudice, stando alle regole del Movimento, l’autoannullamento poteva essere disposto solo “dalla stessa assemblea locale” che aveva dato vita al voto e non da Grillo, garante e capo politico del movimento, che tuttavia non si specifica in quale qualità avrebbe preso questa decisione.
Secondo i regolamenti interni, infatti, le decisioni assunte dagli organi assembleari con riguardo alla materia elettorale “sono vincolanti per il capo politico del Movimento 5 Stelle e gli eletti sotto il simbolo” che, dunque, non ha alcun diritto di ultima parola a riguardo.
Ma illegittima è anche la scelta di far decidere all’assemblea nazionale, il 17 marzo, la candidatura di Pirondini dopo l’esclusione di Cassimatis, valutazione che in ogni caso sarebbe dovuta spettare nuovamente agli iscritti genovesi.
L’assemblea nazionale, infatti, specifica Braccialini, “non è competente per decisioni del livello locale, se non in sede di convalida o meno”.
(da “Huffingtonpost”)
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