IL DECRETO ANTI-RAVE E IL NUOVO ARTICOLO 434-BIS SI POTRA’ APPLICARE A OGNI RADUNO E SVELA L’INTENTO REPRESSIVO DI OGNI FORMA DI DISSENSO DA PARTE DEL GOVERNO SOVRANISTA
INCLUDE UNIVERSITA’, PIAZZE E LUOGHI DI LAVORO: CHI DISSENTE RISCHIA 6 ANNI DI GALERA, LA CONFERMA DI GIURISTI E AVVOCATI
Con il Decreto Legge 31 ottobre 2022, n. 162, aggiungendo nel codice penale l’articolo 434-bis, viene introdotta di fatto una nuova specie di reato. «Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica».
Cosa prevede la norma
In sintesi: chi «organizza o promuove» un evento da cui «può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica» potrà essere punito «con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000».
Ad essere puniti, nello specifico, i «raduni» di oltre cinquanta persone. La norma si applica in caso di «invasione arbitraria di terreni o edifici altrui», non solo privati ma anche pubblici.
Dunque include anche spazi come università, piazze, luoghi di lavoro. Per chi non organizza né promuove l’evento, ma vi prende parte, la norma si limita a indicare che «la pena è diminuita».
Al posto dei «rave», inoltre, la scelta di includere i «raduni» nella fattispecie spiana la strada a maggiori interpretazioni.
Riguardo alle «cose che servirono per commettere il reato» è «sempre ordinata la confisca».
Le polemiche
Pene durissime e « spropositate. Il provvedimento è stato pubblicato in maniera fulminea, considerando le tempistiche: questo ha portato diverse voci del mondo giurista a evidenziarne le lacune.
Per esempio, riguardo all’aspetto della «pericolosità». Se i raduni possono essere bollati come minacce «per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica» semplicemente per quanto potrebbe succedere in un ipotetico futuro, la norma potrebbe essere teoricamente «applicabile a qualunque raduno che l’autorità pubblica reputi pericoloso a suo giudizio», commenta la giurista Vitalba Azzolini. E aggiunge: «Giudizio del tutto discrezionale, perché la norma non fornisce criteri»: dunque «potrà essere sgomberata qualunque occupazione non autorizzata, pure quella del liceo, se l’autorità reputa ex ante, in modo discrezionale, che potrebbe risultare pericolosa».
Le fa eco il coordinatore della segreteria di Più Europa, Giordano Masini, parlando di una «vaghezza» sufficiente a «ricadere nell’arbitrio più assoluto». Di chi? «Essenzialmente dei prefetti, ovvero del governo». Anche il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, parla di «una misura che si estende praticamente a chiunque voglia manifestare».
A contestare la decisione del governo c’è anche il presidente delle Camere penali, Gian Domenico Caiazza, che a proposito dei chiarimenti di Giorgia Meloni sull’uso delle intercettazioni nelle indagini sui rave ha detto: «La norma che vieta i rave stabilisce sanzioni anche per i partecipanti, nei confronti dei quali la pena è “diminuita”. Ciò vuol dire che il giudice, al termine del processo, deve applicare una diminuzione che può arrivare fino ad un terzo della pena edittale che nei confronti degli organizzatori può andare dai tre ai sei anni. Non comprendo, quindi, perché il premier Meloni abbia voluto rivendicare di non avere dato il via libera alle intercettazioni dal momento che questo reato prevede pene superiori ai cinque anni». Caiazza ha poi aggiunto che «la pena superiore ai cinque anni consente che possano essere disposte intercettazioni e, secondo me, anche nei confronti dei partecipanti».
(da agenzie)
Leave a Reply