IL TUNISINO AUTORE DELL’AGGRESSIONE DI NIZZA E LA PROCEDURA PERFETTAMENTE LEGALE SEGUITA IN ITALIA: POLEMICHE STERILI, E’ STATA APPLICATA LA LEGGE VIGENTE
COSA DICE IL DECRETO 286/98: IL FOGLIO DI VIA E’ UN INVITO A LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE ENTRO 15 GIORNI, COSA CHE IL TUNISINO HA FATTO… SOLO SE FOSSE STATO ESPULSO GIA’ UNA VOLTA E’ PREVISTO IL RIMPATRIO FORZATO
In Italia ci sono tre diversi tipi di espulsione, che hanno destinatari diversi e diverse possibilità di ricorso (articoli 13, 15 e 16 del decreto legislativo 23.7.1998 n° 286/98, Testo Unico sull’Immigrazione).
Espulsione amministrativa (articolo 13)
1) Espulsione amministrativa data dal Ministero dell’Interno (dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Affari Esteri).
Destinatari:
chi costituisce un pericolo alla sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico, anche se non residente nel territorio dello stato e se titolare del permesso o della carta di soggiorno (permesso permanente). La discrezionalità , in merito, del Ministero dell’Interno e dei suoi rappresentanti (i Prefetti) è totale.
Conseguenze:
accompagnamento immediato alla frontiera tramite le forze dell’ordine.
Ricorso
Nessun ricorso che blocchi l’espulsione. Entro 30 giorni si può ricorrere (anche personalmente) al T.A.R. del Lazio, tramite il consolato italiano del paese d’origine
2) Espulsione amministrativa data dal Prefetto
Destinatari:
chi è entrato clandestinamente;
chi è entrato legalmente, ma non ha richiesto un permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso;
chi ha il permesso scaduto da più di 60 giorni e non ha chiesto il rinnovo;
chi ha il permesso revocato o annullato;
chi non può provare che il suo reddito proviene da fonti lecite e quindi può essere sospettato dalla polizia di vivere con soldi illegali (art. 13 legge 646/82), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno;
chi è sospettato dalla polizia di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 2 legge 327/88), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno;
chi è già stato espulso con un foglio di via e non se ne è andato entro 15 giorni;
chi è già stato espulso, è tornato nel suo paese, ma è ritornato in Italia prima di 5 anni, senza la speciale autorizzazione del Ministero degli Interni (l’unico che può autorizzarlo a rientrare prima)
Conseguenze:
foglio di via (decreto di intimazione a lasciare l’Italia entro 15 giorni) se:
è la prima volta che I”immigrato viene espulso;
ha con se un documento d’identità valido (passaporto o attestato consolare di nazionalità ) e la polizia ritiene che abbia un buon inserimento sociale, familiare e lavorativo.
accompagnamento immediato alla frontiera, tramite le forze dell’ordine, se l’immigrato fermato:
aveva già avuto un foglio di via e non se ne è andato entro 15 giorni:
non ha nessun documento valido che dice di che paese è e chi è (dichiarazione consolare d’identità o passaporto);
non ha un buon inserimento (non ha casa, non ha lavoro, non ha famiglia) e quindi, secondo la polizia, è probabile che scappi.
Ricorso:
contro il foglio di via: entro 5 dalla data in cui si è ricevuto il decreto di espulsione si può fare ricorso al Giudice Unico del Tribunale (del luogo in cui la polizia ha dato l’espulsione), che deve rispondere entro 10 giorni, dopo un’unica udienza in cui l’immigrato può essere sentito. Il ricorso può essere scritto dall’immigrato. L’espulsione non è bloccata dal ricorso, ma non può essere eseguita prima che passino i 15 giorni dalla notifica del decreto, quindi l’immigrato che ricorre non può essere espulso prima di aver ricevuto la risposta del giudice. Se si perde il ricorso si può andare in Cassazione, ma trascorsi i 15 giorni l’espulsione può essere eseguita, perchè il ricorso in Cassazione non ha effetto sospensivo.
contro l’accompagnamento immediato: nessun ricorso che blocchi l’espulsione. Entro 30 giorni si può ricorrere (anche personalmente) al T.A.R. tramite l’ambasciata italiana o il consolato dal paese d’origine. Chi vince ha il diritto a rientrare, ma deve farlo in modo legale (con permesso o visto).
Espulsione a titolo di misura di sicurezza (art. 15)
Data dal Giudice in aggiunta alla condanna penale, al momento in cui emette la sentenza del processo, viene citata nel dispositivo della sentenza
Destinatari:
chi ha avuto un processo penale, per qualsiasi reato previsto dall’art. 380 del Codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza di reato) o dall’art. 381 (arresto facoltativo in flagranza di reato) e sia considerato dal Giudice socialmente pericoloso. La legge dà al Giudice una discrezionalità totale in merito, non ha importanza il tipo di reato di cui l’imputato si è reso colpevole.
Conseguenze:
espulsione, eseguita con accompagnamento in frontiera, alla fine della pena.
Ricorso:
Si può ricorrere in Appello e in Cassazione, insieme al ricorso contro la condanna ricevuta, ribadendo e motivando la non pericolosità sociale.
Riepilogando
Il tunisino rientra nella seconda casistica: era entrato in Italia illegalmente, non ha mai presentato richiesta di asilo e, non rappresentando un problema di sicurezza nazionale, è stato oggetto di foglio di via con obbligo di lasciare l’Italia entro 15 giorni.
Cosa che ha fatto dirigendosi in Francia.
Semmai erano i gendarmi francesi a doverlo respingere, non certo quelli italiani. Teoricamente poteva recarsi a Nizza per prendere un volo per Tunisi e rientrare in patria.
Dato che era la prima volta che arrivava in Italia, la legge prevede che non potesse essere accompagnato in maniera coatta in Tunisia.
Chi chiede le dimissioni della Lamorgese prima si legga le leggi italiane (e poi le modifichi se non gli piacciono o taccia)
(da agenzie)
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