IL VIDEO CONTRO LA MENDICANTE ROM COSTA AL LEGHISTA DI GIULIO UNA DENUNCIA PER ISTIGAZIONE ALL’ODIO RAZZIALE
IL COORDINATORE DI ARTICOLO UNO HA PRESENTATO LA DENUNCIA
Il vergognoso video del leghista di Firenze contro la mendicante avrà un seguito giudiziario.
Il coordinatore di Articolo 1 Arturo Scotto ha denunciato il dirigente leghista.
“Stamattina – ha detto Scotto – ho presentato una denuncia formale all’autorità giudiziaria presso il commissariato di polizia, sezione San Giovanni, a Firenze. Dal video appare chiaro ed evidente che il consigliere della Lega Alessio Di Giulio sia inciampato in un reato gravissimo e ignobile, normato dall’articolo 604 bis del Codice Penale.
La norma punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Quell’espressione nei confronti della donna della Comunità Rom “il 25 settembre vota Lega: non la rivedranno mai più” rappresenta uno dei punti più inquietanti di questa campagna elettorale.
Io penso che le parole siano importanti e vadano sempre pesate. E che queste frasi non siano ragazzate. Sono il segno di una degenerazione del dibattito pubblico pericolosissima: ci vuole poco perché si passi dalle parole ai fatti. Per queste motivazioni io credo occorra far funzionare la legge: perché l’Italia ha una giurisprudenza chiara che mette al bando qualsiasi forma di razzismo e lo punisce con determinazione ed efficacia. E la legge resta lo strumento fondamentale per difendere i più deboli e le minoranze. Rivolgendosi agli elettori affermando che votando il proprio partito “non la rivedranno più”, il Di Giulio non si riferisce alla donna nella sua dimensione soggettiva, ma esclusivamente in quanto appartenente alla comunità Rom. Il messaggio che il video vuole veicolare è che con la vittoria elettorale della Lega non si vedranno più in città tutti i rom, non solo la malcapitata signora.
In termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Integra il reato di propaganda di idee discriminatrici, previsto dall’art. 3 comma primo lett. a) della l. n. 654 del 1975, l’intervento di un consigliere comunale contenente affermazioni fondate sull’odio e la discriminazione razziale ai danni delle Comunità Rom e Sinti nel corso di una seduta consiliare. (Annulla con rinvio, App. Trento, 11/05/2011)” Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 22/11/2012, n. 47894 (rv. 254074).
Più recentemente, ancora la giurisprudenza di legittimità ha tratteggiato i confini della fattispecie incriminatoria: “Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l’”odio razziale o etnico” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti.
(da agenzie)
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