BOCCIATA LA LEGGE RAZZISTA DELLA REGIONE LIGURIA: DISCRIMINAVA GLI STRANIERI NELL’ASSEGNAZIONE DELLE CASE POPOLARI
SOLITA FIGURA DI MERDA DELLA GIUNTA LEGHISTA: L’ART 4 E’ INCOSTITUZIONALE “PER IRRAGIONEVOLEZZA E MANCANZA DI PROPORZIONALITA'”
È incostituzionale per «irragionevolezza e mancanza di proporzionalità » la norma della Regione Liguria del 2017 che ha stabilito che gli stranieri, per poter partecipare all’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, debbano essere «regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale».
Lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 4 della legge regionale 13/2017, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio.
Le disposizioni comunitarie, recepite dall’Italia, riconoscono infatti lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni, equiparandoli ai cittadini del paese in cui si trovano ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e delle prestazioni sociali.
Nella sentenza – la 106, depositata oggi, relatore il giudice Rosario Morelli – la Consulta sottolinea, richiamando precedenti pronunce, che «le politiche sociali delle Regioni ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza»; inoltre «l’accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l’abitazione, per un verso, si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e, per altro verso, può richiedere garanzie di stabilità , che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l’azione amministrativa e riducendone l’efficacia».
Purchè si resti, però,«entro limiti non arbitrari e irragionevoli».
(da “il Secolo XIX”)
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