IMPEDIRE ALLE ONG DI ATTRACCARE IN ITALIA PORTERA’ TONINELLI E SALVINI DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
NON ESISTONO “MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO” E NEANCHE IL “FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE”… SAREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’UOMO (E L’ITALIA HA GIA’ SUBITO ALTRE CONDANNE)
Diversi esponenti istituzionali e politici italiani, negli ultimi giorni, hanno parlato della possibilità di
una chiusura dei porti italiani alle navi straniere.
È possibile e realizzabile una misura di questo tipo?
Per prima cosa, bisogna chiarire di che cosa stiamo parlando.
Non stiamo parlando di un “blocco navale”, anche se l’espressione è stata usata spesso in questi giorni.
Il blocco navale è, secondo il Glossario di diritto del mare, «una classica misura di guerra volta a impedire l’entrata o l’uscita di qualsiasi nave dai porti di un belligerante». Si tratta insomma non di bloccare gli arrivi, ma di impedire — anche con la forza, se necessario — le partenze.
Il blocco navale viene invocato da anni da alcune forze politiche, come Fratelli d’Italia e Lega Nord, ma richiedere di dichiarare formalmente questa misura ostile al Paese interessato — in questo caso, la Libia — è un atto di guerra.
La proposta italiana è invece una forma di limitazione degli arrivi. Vediamo come stanno le cose dal punto di vista giuridico.
Il trattato internazionale che stabilisce le regole generali per questo caso è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ratificata dall’Italia nel 1994. All’articolo 19, stabilisce che il passaggio di una nave, qualunque sia la bandiera che batte, nelle acque territoriali di uno Stato è inoffensivo, e dunque permesso, «fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero».
Nel comma 2 si precisano le attività che potrebbero portare a considerare il passaggio non inoffensivo: una di queste (punto g) è «il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero».
Insomma, se si sospetta che la nave stia violando le leggi sull’immigrazione italiane, il diritto internazionale permette alle autorità italiane di impedire l’accesso della nave nelle acque territoriali.
Ma dato che nessuno nave Ong introduce di nascosto “immigrati clandestini” in Italia, ma fa salvataggi coordinati dalla nostra Guardia costiera alla luce del sole e nel rispetto delle convenzioni internazionali, è evidente che non ci si può appellare a questo articolo.
Per quanto riguarda la legislazione italiana, il Codice della navigazione stabilisce (all’art. 83) che il Ministero dei Trasporti possa vietare, «per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale».
Sul fatto che la misura sia teoricamente possibile concorda l’ammiraglio Fabio Caffio, esperto di diritto internazionale marittimo: ma è anche una misura difficile da mettere in pratica.
«Sulla reale applicabilità — ha dichiarato in un’intervista con Il Mattino — esprimo sinceramente dubbi, potendosi ipotizzare sia situazioni di estrema necessità che, per il bene delle persone trasportate, impongano di sbarcarle».
Diversi trattati internazionali garantiscono infatti che la sicurezza e il rispetto dei diritti umani delle persone siano in ogni caso assicurati.
Addurre motivi di ordine pubblico può aver senso per vietare una manifestazione o un corteo quando si hanno documentate prove che possa sfociare in atti violenti, ma che problemi di ordine pubblico può dare l’attracco di una nave?
Se poi non trasporta neanche richiedenti asilo, ma chiede solo di approvigionarsi di gasolio e cibo, sarebbe ancora più grave negare l’attracco.
I precedenti dove l’Italia è stata condannata
Ci sono alcuni precedenti interessanti. Per quanto riguarda i respingimenti in mare, l’Italia li ha messi in pratica nel 2009, dopo l’accordo tra Berlusconi e Gheddafi. All’epoca, le navi intercettate in arrivo dalla Libia venivano riaccompagnate indietro senza procedere a nessuna valutazione delle situazioni bisognose di assistenza.
Per questa pratica, l’Italia è stata condannata nel 2012 dalla Corte europea per i diritti umani, perchè si era in presenza di una «grave violazione» del principio di non respingimento e del divieto delle espulsioni di massa degli stranieri.
C’è stato poi la complessa vicenda della Cap Anamur.
Il 20 giugno del 2004 venne negato a una nave battente bandiera tedesca di entrare nelle acque territoriali italiane. L’equipaggio della nave dichiarava di avere salvato da morte certa 37 migranti nel Canale di Sicilia, ma le autorità italiane non credettero alla natura umanitaria del salvataggio e rifiutarono i permessi.
Dopo molti giorni, il 12 luglio fu concesso lo sbarco a Porto Empedocle, a cui seguirono il sequestro del mezzo e l’arresto di tre membri dell’equipaggio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
I tre sono stati poi assolti in primo grado nel 2009, in una vicenda che ha visto critiche alle autorità italiane(per non aver accolto subito la richiesta di sbarco e per avere successivamente espulso quasi tutti gli sbarcati.
Da un’altra prospettiva la chiusura dei porti a navi umanitarie è in contrasto con alcune norme del diritto internazionale secondo cui le persone soccorse in mare devono essere trasportate nel porto sicuro più vicino alla zona del salvataggio.
“La chiusura dei porti italiani implicherebbe necessariamente una serie di conseguenze sul piano del rispetto di norme internazionali sui diritti umani e sulla protezione dei rifugiati”, scrivono Francesca De Vittor e Pasquale De Sena dell’università Cattolica di Milano
I respingimenti di richiedenti asilo sono anche esplicitamente vietati dall’articolo 33 della convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra nel 1951, e dal protocollo 4 che integra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, entrato in vigore nel 1968.
L’Italia in passato è stata condannata più volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per avere compiuto respingimenti illegali di massa sui passeggeri di alcuni barconi di migranti, all’epoca dei governi Berlusconi.
Una nuova decisione in questo senso — che dovrebbe essere presa sia da Salvini sia dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli — significherebbe l’apertura di nuovi procedimenti da parte della Corte
(da agenzie)
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