SALVINI CONTRO 49 PROFUGHI, MA NEGLI ULTIMI 10 GIORNI NE SONO ENTRATI IL TRIPLO ( MA CUOR DI LEONE NON LO DICE O I RAZZISTELLI SI ADOMBRANO)
ECCO LE VIOLAZIONI DI LEGGE PER CUI SALVINI DOVREBBE ESSERE INCRIMINATO SE FOSSIMO UN PAESE CIVILE
Il governo italiano sta alzando la voce sui 49 «finti profughi» che starebbero premendo sulle coste italiane.
Ma a sfogliare i dati del ministero dell’Interno, presieduto dallo stesso Salvini, si scopre che proprio dal 22 dicembre ad oggi sono sbarcati sulle nostre coste circa 165 migranti: oltre tre volte quelli che stanno scatenando le ultime polemiche.
O anche di più, se si considera che l’intero mese ha registrato un totale di 359 sbarchi.
I numeri della «emergenza» (che non esiste)
L’Organizzazione internazionale per le migrazioni, una realtà intergovernativa che raccoglie oltre 170 paesi, ritiene che il blocco inflitto alle due Ong sia «puramente simbolico». Cioè propagandistico: «Dal 22 dicembre sono entrate quasi 170 persone in Italia, solo che non se ne è parlato. Il sospetto è che si stia alzando la voce perchè c’entrano le Ong» dice Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni.
Anche guardando a ritroso, i vari allarmi sulla «emergenza» migratoria trovano pochi riscontri nei numeri. Il 2018 si è chiuso con un totale di 23.370 sbarchi.
Il diritto alla navigazione obbliga entrambe le navi a trasferire le persone soccorse «in un luogo sicuro» e «nel più breve tempo possibile».
Il rifiuto del governo italiano e di altri paesi europei sta rendendo impossibile soddisfare entrambi i requisiti, costringendo le imbarcazioni a una ben permanenza ben più prolungata delle attese
Si stanno violando dei diritti?
Il rifiuto di concedere lo sbarco configura anche delle violazioni di natura giuridica. L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione ha evidenziato almeno due ordini di infrazione.
Da un lato il diritto internazionale del mare , «prevede che gli Stati e, quindi, anche le autorità italiane, abbiano l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a che tutte le persone soccorse possano sbarcare nel più breve tempo possibile in un luogo sicuro», ai sensi di «Convenzione Sar sulla ricerca e il soccorso in mare ratificata dall’Italia nel 1989; Convenzione Solas sulla salvaguardia della vita umana in mare ratificata dall’Italia nel 1980 e la Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, ratificata nel 1994, tra le altre».
Dall’altro, il rifiuto di consentire lo sbarco «viola inoltre le norme a tutela dei diritti umani fondamentali e sulla protezione dei rifugiati, in particolare l’art.2 (diritto alla vita) e l’art.3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione europea per i diritti dell’Uomo – si legge – Oltre che il principio di non refoulement e il diritto di accedere alla procedura di asilo sanciti dalla Convenzione di Ginevra, dal diritto comunitario e dall’art.10 c.3 della Costituzione italiana».
Ma la Magistratura fa finta di nulla.
(da “il Sole24Ore”)
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