BALNEARI, PER LA UE E’ GIUSTO CHE LE OPERE COSTRUITE SUL DEMANIO RESTINO IN MANO ALLO STATO GRATIS ALLA FINE DELLA CONCESSIONE
LA DECISIONE DELLA CORTE SUL CASO SOLLEVATO A ROSIGNANO MARITTIMO
A Rosignano Marittimo la Società Italiana Imprese Balneari ha costruito una serie di opere nello stabilimento balneare del tratto che ha in concessione. Alla fine del periodo concessorio, al momento del rinnovo, queste opere sono passate a titolo gratuito all Stato. E quindi, come previsto dal codice della navigazione, hanno imposto di conseguenza il pagamento di canoni demaniali maggiorati.
La Siib ha presentato appello, i Consiglio di Stato si è rivolto alla Corte di Giustizia Ue e alla fine il giudizio di Lussemburgo è che sia una procedura corretta. “La norma italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione, non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento”, spiega oggi la Corte.
Ripercorrendo la vicenda, la Corte ricorda che il dubbio di Palazzo Spada era “se la norma nazionale che prevede che le opere non amovibili costruite su una spiaggia vengano automaticamente acquisite dallo Stato alla scadenza del periodo di prova, per di più senza un indennizzo per il concessionario che le ha realizzate, rappresenti una restrizione alla libertà di stabilimento”.
Secondo la Corte, “siccome la norma del codice di navigazione italiano è opponibile a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano, essa non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento”, quella prevista dall’articolo 49 del Trattato sul funzionamento della Ue. “Tutti gli operatori economici si trovano ad affrontare la medesima preoccupazione, che è quella di sapere se sia economicamente sostenibile presentare la propria candidatura e sottoporre un’offerta ai fini dell’attribuzione di una concessione sapendo che, alla scadenza di quest’ultima, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico”. Il ragionamento sembra dunque essere che, non generandosi una discriminazione, non ci sia fumus di qualcosa di irregolare.
“Inoltre – aggiunge la Corte – a norma non riguarda le condizioni per lo stabilimento dei concessionari autorizzati a gestire un’attività turistico ricreativa sul demanio pubblico marittimo italiano. Infatti, la disposizione in parola prevede soltanto che, alla scadenza della concessione e salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, le opere non amovibili costruite dal concessionario saranno incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo”.
Il fatto che il passaggio di queste opere allo Stato sia gratuita “costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. Il principio di inalienabilità implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili”. Anche in questo caso, dunque, nulla di sbagliato nella ‘pretesa’ del pubblico. “La SIIB non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere precario ed era revocabile”.
(da agenzie)
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