LEGA NORD, MAXI RISARCIMENTO ALL’EX AVVOCATO DEL CARROCCIO BRIGANDI’
LA VECCHIA LEGA DOVRA’ VERSARGLI 3 MILIONI DI EURO PER PRESTAZIONI LEGALI MAI PAGATE
Vecchia Lega e nuova Lega, così vicine ma così lontane. Abbastanza, almeno, da non far ricadere sulla Lega di Matteo Salvini le colpe – giudiziarie – di quella di Umberto Bossi. A dirlo, con una formula ovviamente in punta di diritto – è il tribunale civile di Milano, che ha condannato la Lega Nord per l’indipendenza della Padania a risarcire con oltre 3 milioni di euro Matteo Brigandì, storico legale del Carroccio e dello stesso Senatur.
Per fatti che oggi sembrano preistoria, visto che il risarcimento di 3 milioni è “a titolo di compensi professionali, oltre interessi sul compenso forfettario di 250mila euro dal 31 dicembre di ciascun anno (dal 2000 al 2012) e interessi” dovuti “dall’anno 2000 al mese di ottobre 2012 in forza della scrittura del gennaio 2012 a firma dell’avvocato Brigandì e dell’onorevole Bossi”.
A stabilirlo è la Quinta sezione civile del tribunale, con un provvedimento della giudice Sarah Gravagnola, che condanna però lo stesso Brigandì – che aveva chiesto il pagamento dei compensi fino al 2020 – a rimborsare alla Lega Salvini Premier le spese di lite poiché non è superabile la “distinta soggettività giuridica dei due partiti politici” quindi non può essere l’attuale partito il responsabile sul piano negoziale delle obbligazioni assunte, peraltro ben prima della sua fondazione, dalla Lega Nord.
Era stato l’ex legale del Carroccio, assolto penalmente dalle accuse di patrocinio infedele e autoriciclaggio, ad avanzare una causa civile lamentando di non aver ricevuto le parcelle annuali da 250 mila euro, per gli anni dal 2000 al 2020, in qualità di capo dell’ufficio legale interno del partito.
Il documento, di cui è stata contestata la validità dagli avvocati della Lega Nord, è stato dichiarato autentico in relazione alla firma del “Senatur” dopo una consulenza tecnica d’ufficio. Non è stata accolta dal giudice un’analoga richiesta di Brigandì nei confronti della Lega Salvini Premier.
“È innegabile – si legge nella sentenza – che la comune leadership dello schieramento politico, la condivisione di percorsi elettorali sotto un comune contrassegno di coalizione e all’insegna della medesima visione sociopolitica, la possibilità per i militanti di tesserarsi ad entrambi i partiti e di vedere riconosciuta la propria anzianità, la scelta di mantenere la sede nel medesimo complesso immobiliare sono dati significativi dell’unitarietà politico elettorale delle ‘due leghe’ ma non consentono di ritenerle un unico partito né tanto meno un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici”.
(da agenzie)
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