MELONI E I REFERENDUM: “ANDRO’ A VOTARE MA NON RITIRERO’ LA SCHEDA”
MA STAI A CASA ALLORA, INVECE CHE OBERARE DI LAVORO INUTILE PRESIDENTI E SCRUTATORI CHE DOVRANNO COMPILARE UN MUCCHIO DI CARTE PER REGISTRARE GLI ELETTORI CHE SEGUIRANNO IL TUO ESEMPIO
«Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni». La premier Giorgia Meloni ha risposto così ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno. Si riferiva al referendum in programma l’8 e il 9 giugno sui cinque quesiti proposti dalla Cgil e dai radicali.
Cosa succede se non si ritira la scheda al referendum
I referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno si riferiscono a licenziamenti, precariato, sicurezza sul lavoro e cittadinanza. I risultati saranno validi solo se si raggiunge il quorum, ovvero se va a votare il 50% + 1 degli aventi diritto.
Per ogni quesito c’è una scheda diversa: il quorum si calcola separatamente per ognuno dei quesiti. Significa che in teoria è possibile che alcuni quesiti raggiungano il quorum e altri no.
Ogni elettori può decidere se ritirare solo alcune delle cinque schede e può anche farsi registrare come votante ma non ritirarne nessuna. In questo caso le schede non saranno conteggiate ai fini del forum. Quelle bianche o annullate invece vengono conteggiate.
Quando l’elettore rifiuta la scheda
Quando l’elettore rifiuta la scheda e chiede la verbalizzazione della propria astensione il presidente del seggio, “verbalizzerà la richiesta in maniera sintetica, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio», dice il ministero dell’Interno.
Che poi conferma: «Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori, si rammenta che coloro che rifiutano tutte le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale; pertanto, non va apposto sulla loro tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l’avvenuta partecipazione alla
votazione)».
(da agenzie)
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