LA CONSULTA: “PREMIO 40% NON IRRAGIONEVOLE, MA NON CON IL BALLOTTAGGIO. ORA GARANTIRE MAGGIORANZE OMOGENEE”
LEGGE ELETTORALE, DEPOSITATA LA SENTENZA DELLA CONSULTA SULL’ITALICUM
Il premio di maggioranza del 40 per cento non è irragionevole. Il ballottaggio è da cancellare perchè non garantisce la rappresentatività .
E ora comunque servirà una legge elettorale che assicuri maggioranze parlamentare omogenee. Sono i punti principali delle motivazioni della Corte Costituzionale sull’Italicum, dopo la pronuncia di incostituzionalità parziale del 31 gennaio scorso. Le motivazioni sono raccolte in 99 pagine.
Del giudizio è stato relatore il giudice Nicolò Zanon. La sentenza è firmata dal presidente della Corte, Paolo Grossi.
La Consulta, si legge tra l’altro, “non può esimersi dal sottolineare che l’esito del referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive”, è la premessa. In tale contesto, prosegue la Corte, la Costituzione “se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”.
Quanto all’incostituzionalità del ballottaggio la motivazione è “non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto“.
La Consulta spiega nelle motivazioni che con l’Italicum “una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito al primo turno un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato nella sentenza n.1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente”.
Tradotto: l’effetto distorsivo del premio di maggioranza ottenuto al ballottaggio (al quale si può accedere con qualsiasi percentuale) è uguale a quello che regolava il premio del Porcellum censurato tre anni fa.
Per la Corte costituzionale, dunque, “ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purchè tale meccanismo premiale non sia foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa”.
In questo caso, però, la Corte ravvisa una “lesione” della Costituzione per le “concrete modalità dell’attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio” laddove “prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vincente”.
Capitolo pluricandidature, anche queste cancellate dalla sentenza: “L’assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore”. La Corte ha individuato come criterio da applicare quello del sorteggio, “che restituisce, com’è indispensabile, una normativa elettorale di risulta anche per questa parte immediatamente applicabile all’esito della pronuncia”.
“Ma appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori”, avverte la Corte.
Infine i capilista bloccati che molti (tra questi M5s e sinistra Pd) vorrebbero eliminare perchè farebbero di una quota di parlamentari un gruppo di nominati. Il sistema dei capilista bloccati previsto dall’Italicum è legittimo, dice la Corte Costituzionale, in quanto l’elettore ha comunque la possibilità di scegliere i candidati nell’ambito di liste brevi ed esprimendo fino a due preferenze.
“Mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore — spiegano i giudici della Consulta — discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l’indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati”.
“Alla luce di tali premesse”, le norme contenute nell’Italicum “non determinano una lesione della libertà del voto dell’elettore, presidiata dall’articolo 48, secondo comma, della Costituzione.
Il sistema elettorale previsto” dalla legge all’esame della Corte “si discosta da quello previgente per tre aspetti essenziali: le liste sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte, e sono dunque formate da un numero assai inferiore di candidati; l’unico candidato bloccato è il capolista, il cui nome compare sulla scheda elettorale (ciò che valorizza la sua preventiva conoscibilità da parte degli elettori); l’elettore può, infine, esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista”
(da “il Fatto Quotidiano”)
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