“MA DI CHE TRUFFA STIAMO PARLANDO?”: LA RIFORMA SARA’ PURE PESSIMA, MA LA POLEMICA E’ PRETESTUOSA
L’EX MAGISTRATO AYALA: NON E’ AFFATTO IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE
L’ultima scomposta polemica a proposito della formulazione del quesito che sarà proposto alla risposta degli elettori mi ha convinto a tornare sull’argomento nel tentativo di offrire un contributo di chiarezza. Modesto, forse, ma sincero di sicuro.
Alcuni dei fautori del No, dopo averlo letto, l’hanno definito senza mezzi termini un “quesito truffa”, se non peggio ancora.
Non c’è dubbio che in tal modo può esser visto a una sola condizione: essere in contrasto con la normativa che regola la materia.
E ciò per l’ovvia ragione che solo il mancato rispetto della legge può consentire di aprire le porte ad una ipotesi truffaldina destinata, addirittura, ad ingannare i cittadini chiamati alle urne.
Tralasciamo di chi sia la responsabilità della formulazione del testo del quesito.
Come vedremo ben poco importa specie laddove il medesimo dovesse rispettare la disciplina normativa che lo regola.
Il mancato rispetto di questa è stato rilevato in un ricorso al Tar che, apprendo dai giornali, fa espresso riferimento all’art. 16 della legge n. 352 del 1970. Non sarebbe, insomma, stato rispettato quanto precisato in quella norma.
A questo punto non riesco proprio ad evitare di risultare noioso. I lettori mi scuseranno.
Tralasciando ogni questione sulla competenza o meno del giudice amministrativo in materia, da modesto artigiano del diritto mi sono limitato a leggere il testo di quell’articolo e, quindi, a confrontarlo con quello che troveremo sulla scheda elettorale.
La formulazione testuale di quest’ultimo è la seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle Istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016”.
Con tutto il rispetto dovuto alle ragioni del No, non c’è dubbio che proprio di quanto indicato si occupa la riforma offerta al giudizio dei cittadini.
Sarà pure pessima, ma quella è.
Vediamo, a questo punto, cosa prescrive il citato art 16 della legge n. 352 del 1970. Leggiamone il testo: “Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: Approvate il testo della legge di revisione dell’ art….( o degli articoli….) della Costituzione concernente ( o concernenti)…approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N…. del….., ovvero Approvate il testo della legge costituzionale concernente…,… approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n….. del…”
“In claris non fit interpetratio” asserivano i giuristi latini.
La previsione successiva all'”ovvero” mi pare pienamente rispettata, non prevedendo affatto l’elencazione degli articoli oggetto della riforma.
Rimane, perciò, solo la curiosità di attendere il pronunciamento del Tar.
Giudichino, nel frattempo, i lettori in cosa possa consistere la ” truffa” della quale, a giudizio dei ricorrenti, rischiano di essere vittime il prossimo 4 dicembre.
Giuseppe Ayala
magistrato
(da “Huffingtonpost”)
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