DISOBBEDIRE ALLA LEGGE BAVAGLIO SI PUO’: E’ ANTICOSTITUZIONALE
IL PREMIER PUO’ IMPORRE I SUOI DIKTAT, MA VI SARANNO GIORNALI CHE INFORMERANNO LO STESSO I LETTORI SU INCHIESTE E PROCESSI… LO CONSENTONO LA COSTITUZIONE E LE LEGGI EUROPEE
Questa che segue è una ragionevole anticipazione di quello che succederà .
Un gip cattura un magnaccia che ha procurato puttane a Berlusconi motivando il suo provvedimento con i risultati delle indagini del pm.
Tra questi ci sono le trascrizioni di intercettazioni di conversazioni telefoniche nel corso delle quali B promette lucrose consulenze e ancora più lucrosi appalti al magnaccia e ai suoi amici; e anche manifesta preferenze per pratiche sessuali particolari e aspetto fisico delle donne con cui vuole accoppiarsi.
Il magnaccia e il suo avvocato si leggono il provvedimento del gip che, per legge, da quel momento è pubblico.
Il Fatto pubblica le trascrizioni; l’autore, il direttore e il vice direttore (non vedo perchè Marco Travaglio se la debba passare liscia) vengono denunciati e incriminati.
Tutti chiederanno di essere sentiti dal pm e lì confesseranno la loro responsabilità penale: è vero, ho commesso il fatto e l’ho commesso con piena consapevolezza di violare la legge.
Saranno quindi rinviati a giudizio (a piede libero: incensurati e con ragionevole probabilità di godere della sospensione condizionale della pena) oppure avanti al gip.
Qui eccepiranno l’incostituzionalità della legge bavaglio per violazione dell’art. 21 della Costituzione e il giudice quasi certamente riterrà la questione “non manifestamente infondata” e la trasmetterà alla Corte.
Questo per via dei precedenti di seguito sommariamente indicati:
– Il diritto di cronaca può essere esercitato, anche quando ne possa derivare lesione all’altrui reputazione, purchè: la notizia sia vera; esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti; l’informazione sia mantenuta nei giusti limiti di obbiettività . (Cass. pen., 10/12/1997, n. 1473).
– La libertà di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e la libertà d’informazione, sono i cardini del regime di democrazia garantito dalla Costituzione; la stampa è strumento essenziale di quelle libertà . (Corte cost., sent. n. 1/1981)
– La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo sancisce (art. 10), il principio della libertà di manifestazione del pensiero. Tale diritto abbraccia la libertà di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche. I limiti della critica esercitabile nei confronti di dirigenti politici sono più ampi di quelli relativi ai semplici privati. (CEDU, 8/7/1986, Lingens c. Austria ; 25/3/1985, Barthold c. Repubblica Federale di Germania).
– Il diritto della stampa di informare su indagini in corso e quello del pubblico di ricevere notizie su inchieste scottanti prevalgono sulle esigenze di segretezza. (CEDU 7/6/2007)
– Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. (Corte cost. sent. 39/2008)
La Corte dichiarerà la legge bavaglio incostituzionale (con questi precedenti!) e noi ce ne torneremo in redazione e ci ubriacheremo tutti.
Ma, se non andasse così, ricominceremo tutto daccapo in Appello e in Cassazione (non l’eccezione di incostituzionalità già respinta e che non avrebbe senso riproporre). Condannati (tecnicamente siamo colpevoli), faremo ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ci darà ragione sicuramente e condannerà B e i suoi amici a darci un sacco di soldi per risarcimento danni.
Molto più ricchi di prima, torneremo in redazione e ci ubriacheremo con champagne millesimato.
Insomma: B and C non imparano mai.
Non basta far scrivere al Parlamento norme stupide per farle diventare leggi dello Stato; bisogna che siano conformi alla Costituzione italiana; e anche ai principi fondamentali delle democrazie occidentali.
Con buona pace di B, il mondo, non comincia e non finisce ad Arcore.
Bruno Tinti
(da “Il Fatto Quotidiano“)
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