DOSSIER GIUSTIZIA: LINEA DURA PER CHI PROTESTA E MOLLE PER CHI RUBA
ABOLITO IL CARCERE FISSO PER I CORROTTI, MA VA IN CELLA CHI PROTESTA IN PIAZZA… SANZIONI INFERIORI AGLI EVASORI, INASPRITE PER CHI OCCUPA UNA CASA
Garantisti con chi è accusato di corruzione, concussione e simili. Manettari con gli altri, con chi imbratta, chi manifesta, chi occupa. È la legge severa con i “poveracci” e docile con i colletti bianchi. O meglio, è la legge così come la sta disegnando, a botta di nuovi reati (cancellandone altri), il governo. Intanto i pubblici ufficiali possono tirare un sospiro di sollievo: non correranno più il rischio di incorrere nell’abuso d’ufficio, da poco abolito. E potrà essere meno preoccupato anche chi viene accusato di pagare, o intascare, tangenti: nel caso sia incensurato e ci sia il solo pericolo di reiterazione del reato non rischia neanche il carcere. Perché? A inizio agosto il governo ha espresso parere favorevole a un ordine del giorno che riguarda la possibilità di valutare la misura cautelare per pericolo di reiterazione nei confronti degli incensurati solo in caso di “reati di grave allarme sociale”. Ma è esclusa la corruzione e delitti simili. Per non parlare poi della riduzione delle sanzioni per chi evade prevista dalla riforma fiscale.
Non va allo stesso modo per gli altri: per chi protesta, chi manifesta il proprio pensiero, magari bloccando le strade. Se viene commesso un reato è giusto che sia punito. Ma in che modo? Molto più severamente di chi – ad esempio – distribuisce mazzette? Evidentemente sì, a giudicare dalle pene inasprite per molti reati così come prevede il ddl Sicurezza che, approvato alla Camera, ora deve essere esaminato in Senato. Già c’era stato il tanto discusso decreto Rave, che punisce con pene da 3 a 6 anni chi “organizza l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui” per “un raduno musicale”. Adesso nel ddl Sicurezza di delitti ne sono stati introdotti altri, con pene più elevate. Vediamo quali.
ART. 10: OCCUPAZIONE.
Il ddl Sicurezza prevede l’inasprimento della pena per chi occupa, con violenza o minaccia, un immobile. Il codice penale puniva già comportamenti simili. Basti pensare al reato di invasione di terreni o edifici, con pene fino a 4 anni, o il reato di “turbativa violenta del possesso di cose immobili”, pene fino a 2 anni. Il legislatore ora vuole introdurre l’articolo 634 bis che punisce, con pene da 2 a 7 anni, chiunque occupi, con violenza o minaccia, un immobile.
ART. 11: AGGRAVANTI.
Tra le circostanze aggravanti si vuole inserire – aggiungendo l’articolo “11-decies” – quella che riguarda coloro che commettono il fatto vicino a stazioni ferroviarie o metropolitane.
ART. 12: DANNEGGIAMENTO.
Ampliato il reato di danneggiamento. Nel codice penale, l’articolo 635 prevede che chi “distrugge, disperde, deteriora” le “cose mobili o immobili altrui” è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni. Ora si aggiunge che “se i fatti sono commessi con violenza o minaccia” la pena viene inasprita: da 1 anno e mezzo a 5 anni.
ART. 13: DASPO URBANO.
I questori potranno “disporre il divieto di accesso” in determinati luoghi pubblici nei confronti di denunciati o condannati (anche con sentenza non definitiva) nel corso dei 5 anni precedenti per delitti contro la persona o il patrimonio.
ART. 14: BLOCCHI STRADALI.
Nuovo inasprimento, dopo quello previsto dal governo giallo-verde, per il reato che riguarda i blocchi stradali. Finora era prevista una sanzione amministrativa da mille a 4 mila euro per chi impediva la circolazione su strada. Ora viene sostituita con la reclusione fino a un mese e una multa fino a 300 euro. Se il blocco stradale è commesso da più persone la pena va da 6 mesi a 2 anni. Una norma questa già contestata perché diretta a punire i manifestanti. E che vada in questa direzione lo ha praticamente detto ieri il ministro dell’Interno Piantedosi. Rispondendo a un question time ha spiegato: “Dall’1 gennaio, nel settore della logistica si sono registrate 240 manifestazioni, la maggior parte delle quali promosse da organizzazioni sindacali di base, in particolare dal sindacato Si Cobas. In occasione di 183 iniziative si sono registrati episodi di blocco delle merci di durata temporale variabile”. Poi ha aggiunto: “Sarà mia cura, quando il provvedimento verrà approvato, richiamare l’attenzione delle autorità di pubblica sicurezza a rafforzare l’attività preventiva…”.
ART. 18: CANNABIS light
Stretta sulla cannabis light, quella con bassa percentuale di Thc (la sostanza psicotropa, ndr). Il ddl Sicurezza stabilisce che sono vietati importazione, cessione, commercio e spedizione della canapa coltivata nel rispetto della legge del 2016.
ART. 19: A TUTELA DEI PUBBLICI UFFICIALI.
La violenza o minaccia contro un incaricato di pubblico servizio è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (art. 336 del codice penale). Il ddl Sicurezza aumenta di un terzo la pena se il reato è commesso “nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria”. Pena aumentata di un terzo pure nel caso in cui venga impedita la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture stradali.
ART. 24: IMBRATTAMENTI.
L’obiettivo del governo è anche quello di ampliare il reato di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui”. È già previsto dal codice penale (art. 639): chiunque deturpi o imbratti “beni immobili o mezzi di trasporto” può essere condannato da uno a sei mesi e a dover pagare una multa da 300 a mille euro. Il ddl Sicurezza prevede che nel caso in cui il reato sia commesso contro “beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione…”, si applica la reclusione da 6 mesi a un anno e mezzo e una multa fino a 3 mila euro. In caso di recidiva, la reclusione può arrivare fino a 3 anni e la multa fino a 12 mila euro. I primi a farne le spese saranno gli ambientalisti che protestano in modalità “Ultima generazione”.
Art. 27: RIVOLTE NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA.
Il ddl prevede che chi partecipa a una rivolta con “atti di violenza o minaccia o resistenza” è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. Chi promuove o dirige la rivolta, rischia fino a 5 anni.
ART. 28: ARMI AGLI AGENTI ANCHE FUORI DAL SERVIZIO.
Gli agenti saranno autorizzati a portare senza licenza armi di proprietà personale anche quando non sono in servizio.
ART. 32: SIM PER IMMIGRATI.
Obbligo per i negozi che vendono schede telefoniche di chiedere copia del permesso di soggiorno ai clienti non europei. Chi non rispetterà questa norma rischia la chiusura della propria attività da 5 a 30 giorni.
(da ilfattoquotidiano.it)
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