CUSTODIA CAUTELARE, VIA LIBERA AL MINI INDULTO
STOP ALLE MANETTE FACILI: MA LE ALTERNATIVE AL CARCERE SONO TROPPO BLANDE… IL SàŒ ALLA CAMERA, 231 ASSENTI E CINQUE STELLE ASTENUTI
Lo hanno ribattezzato “stop alle manette facili”. Ed effettivamente quello che ieri ha visto la luce alla Camera (e che ora passa al Senato per l’approvazione definitiva) è un provvedimento di revisione della custodia cautelare che renderà sempre più complicato per il giudice fermare un presunto delinquente anche davanti a imputazioni pesanti e delitti gravi.
Scopo della legge, che ieri ha avuto il voto favorevole di 290 deputati (dunque sotto la soglia della maggioranza di 316, vista l’assenza di ben 231), con 13 contrari e 95 astenuti (i grillini), sarebbe quello di restituire la natura di extrema ratio alla carcerazione preventiva, rendendo più stringenti i presupposti e ampliando le misure alternative.
Peccato che poi queste alternative risultino assolutamente blande, come ad esempio il divieto di esercitare una professione, il ritiro del passaporto o l’obbligo di dimora: tutto facilmente aggirabile.
Però, l’emergenza carceri ha reso questo “indulto mascherato” una misura emergenziale, costringendo la Camera a un’approvazione rapida; il ministro Cancellieri conta, infatti, di veder approvato definitivamente il tutto entro fine febbraio.
Così, tra due mesi, finire in carcere in attesa di giudizio sarà davvero difficile.
Con la nuova legge salteranno gli attuali automatismi applicativi: la custodia cautelare potrà essere disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive.
Carcere o arresti domiciliari off-limit anche quando si riterrà di concedere la condizionale o la sospensione dell’esecuzione della pena.
In più, il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovranno più essere soltanto concreti (come oggi) ma anche “attuali”.
E il giudice non potrà più desumere il pericolo solo dalla gravità del delitto, ma ci dovranno essere elementi quali i precedenti, i comportamenti antecedenti e susseguenti dell’imputato o indagato, etc.
Insomma, in carcere mai più. Fino a condanna definitiva.
Inoltre, la disposizione della cautela non potrà più limitarsi a richiamare per relationem gli atti del pm, ma dovrà dare conto “con autonoma motivazione” anche delle ragioni per cui gli argomenti della difesa sono stati disattesi.
In ultimo, per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria, ma non per altri delitti gravi (omicidio, violenza sessuale, prostituzione minorile, sequestro di persona per estorsione, etc.): in questi casi si applica il carcere a meno che non si dimostri che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive (domiciliari pure per gli assassini, dunque?).
Altro capitolo, poi, sui ricorsi al Riesame. Che avrà 30 giorni di tempo per le motivazioni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare, ossia l’annullamento dell’ordinanza, con conseguente liberazione dell’accusato (oggi, invece, può integrarla).
Sara Nicoli
(da “Il Fatto Quotidiano“)
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