“IL PREMIO DI MAGGIORANZA ALTERA GLI EQUILIBRI”: LA CASSAZIONE INVIA GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
AMMESSA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ SULLA LEGGE ELETTORALE SOLLEVATA DALL’AVV. BOZZI…. LE ECCEZIONI SOLLEVATE GIUDICATE “RILEVANTI”
La Cassazione, in un’ordinanza depositata oggi, ha dichiarato “rilevanti”, in relazione alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, “le questioni di legittimità ” sollevate in un ricorso sulla legge elettorale 2005, il cosiddetto Porcellum, e ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Consulta.
La Corte di Cassazione, in sostanza, boccia il cosiddetto premio di maggioranza, previsto sia alla Camera che al Senato, con argomentazioni diverse.
I giudici della suprema Corte hanno dichiarato “rilevanti e non manifestamente infondate”, si legge nell’ordinanza interlocutoria in relazione alla Costituzione italiana e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo “le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’avvocato Aldo Bozzi.
In particolare, la I sezione penale, accogliendo il ricorso di 27 ricorrenti che hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità del ‘Porcellum’ dice a chiare lettere che “è dubbio che l’opzione seguita dal legislatore costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco”.
Piazza Cavour definisce “rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate in giudizio, tutte incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare” garantite dagli art. 1, comma 2, e il 67 della Costituzione.
La Suprema Corte (sentenza 12060) bacchetta soprattutto il premio di maggioranza: “Si tratta -scrive piazza Cavour- di un meccanismo premiale che, da un lato, incentivando (mediante una complessa modulazione delle soglie di accesso alle due Camere) il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità , stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano (con l’ulteriore conseguenza che l’attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di un governo all’inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla con riferimento ai governi successivi basati un coalizioni diverse); dall’altro – scrive ancora la Suprema Corte – esso provoca un’alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura”.
Da qui la sua manifesta “irragionevolezza” in base all’art. 3 della Costituzione nonchè la lesione “dei principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza democratica”.
(da “La Repubblica“)
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