DE FALCO, FATTORI, NUGNES: “HA RAGIONE LAMORGESE SUI DECRETI SICUREZZA, CHIEDIAMO DI ELIMINARE IN TOTO GLI ART, 1 E 2”
NORME ILLEGALI IN QUANTO CONTRASTANO CON LA NORMATIVA INTERNAZIONALE
Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervistata da Fabio Fazio, ha avuto occasione di ribadire che ritiene necessario modificare i decreti sicurezza.
In particolare, ha specificato, ciò coinvolgerà le norme sulle multe alle navi delle ONG che salvano i naufraghi; aspetti problematici che erano stati fatti già oggetto di “irrituali osservazioni da parte del presidente della Repubblica”.
Ancora prima che il decreto sicurezza bis fosse approvato dal Consiglio dei Ministri, era già chiaro che la norma fosse ingiusta e criminogena poichè dispone di punire coloro che adempiono al fondamentale obbligo umanitario di salvare la vita altrui.
Chiediamo perciò di eliminare in toto gli articoli 1 e 2 del decreto sicurezza.
Nella questione sono in rilievo contrapposti valori costituzionali e quindi occorre effettuare un bilanciamento tra il rispetto dei diritti umani fondamentali, da un lato, e il potere-dovere di tutelare la propria sovranità da Parte dello Stato, dall’altro.
Ma non si può comunque prescindere dal tenere conto della necessaria uniformità dell’ordinamento interno rispetto alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (articolo 10 Costituzione) e della limitazione di sovranità necessaria a tal fine (articolo 11 Costituzione).
Tra i principi di diritto universalmente riconosciuti vi è quello che impone a ogni Stato di salvare, e far salvare, la vita che si trovi in pericolo in mare; esso prevale su ogni altra norma o accordo finalizzato al contrasto dell’immigrazione irregolare.
L’articolo 1 del decreto sicurezza bis non solo è una norma ingiusta e criminogena, ma creando anche aporie nell’ordinamento giuridico, è del tutto inemendabile e deve essere quindi eliminato.
Infatti la norma, per il caso in cui una nave straniera effettui un passaggio “non inoffensivo” nelle acque territoriali, attribuisce ex articolo 19 della convenzione UNCLOS, al ministro dell’Interno, di concerto con i ministri della difesa e quello delle infrastrutture e dei trasporti, la potestà di interdire il transito e la sosta alle navi straniere, se la loro navigazione possa essere pregiudizievole per il buon ordine, la pace dello stato, anche in relazione al carico di cose e persone presente a bordo.
L’articolo 19 Unclos, in altri termini, consente sì agli Stati di limitare l’ingresso degli stranieri all’interno dei propri confini e di qualificare il passaggio delle navi straniere che trasportano migranti irregolari quale passaggio non inoffensivo, ma tale potestà deve recedere di fronte all’obbligo di fornire soccorso alle navi in difficoltà e ai naufraghi che esse hanno tratto in salvo.
Secondo l’unica interpretazione costituzionalmente consentita, l’articolo 1 del Decreto non può, dunque, fondare il divieto di ingresso di una nave che chiede di poter sbarcare naufraghi soccorsi in mare, poichè tale situazione configura di per sè una delle ipotesi di passaggio inoffensivo, ai sensi dell’articolo 18 della stessa convenzione Unclos, mentre l’ ipotesi contemplata dall’articolo 19 lettera g, invocata dal decreto stesso, si riferisce ai soli casi di immigrazione illegale non connessi ad un’operazione di soccorso in mare.
In definitiva, quel bilanciamento tra opposti interessi alla difesa delle frontiere, espressione della sovranità dello Stato, e alla tutela della vita umana, è già risolto ovviamente in favore di quest’ultima, dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Lasciare che permanga nell’ordinamento una norma criminogena, non idonea a raggiungere il proprio scopo, produce confusione, aporie, minando il principio fondamentale del dovere di solidarietà umana.
sen. De Falco – Fattori – Nugnes
(da agenzie)
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