SCHIAFFO A SALVINI: LA CORTE UE DICE NO A RIMPATRI NEI PAESI DI ORIGINE
“SE LE PERSONE RISCHIANO COMPORTAMENTI INUMANI NON HA RILEVANZA IL CASO DI RIFIUTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO”… CROLLA IL CASTELLO DI CARTE TAROCCATE DI SALVINI
“Fintanto che il cittadino di un Paese Extra-ue o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo Paese di origine o di residenza, questa persona dev’essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva e della convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto”. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia dell’Ue.
Qualsiasi cittadino, la cui vita è a rischio per tortura o altri trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra nel suo Paese d’origine, non può essere quindi rimandato indietro, anche se gliè stato rifiutato o revocato tale status.
I giudici di Lussemburgo hanno quindi riconfermato la validità delle disposizioni previste dalla direttiva sui rifugiati del 2011.
In caso di revoca dello status per reati commessi, si perdono sì alcuni benefici, ma la direttiva non permette il rimpatrio.
La Corte precisa che “una persona, avente lo status di rifugiato, deve assolutamente disporre dei diritti sanciti dalla convenzione di Ginevra ai quali la direttiva fa espresso riferimento nel contesto della revoca e del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato per i suddetti motivi, nonche’ dei diritti previsti da tale convenzione il cui godimento esige non una residenza regolare, bensì la semplice presenza fisica del rifugiato nel territorio dello stato ospitante”.
La Corte Ue in sostanza ha stabilito che il diritto dell’Unione riconosce ai rifugiati interessati una protezione internazionale più ampia di quella assicurata dalla Convenzione di Ginevra. Di fatto, la revoca dello status di rifugiato, quando c’è un rischio per la persona in questione, fa perdere alcuni benefici previsti dalla direttiva, ma non permette il rimpatrio.
Il caso era stato sollevato da un cittadino ivoriano e uno congolese, nonchè una persona di origini cecene, che si sono visti revocare lo status di rifugiato o negare il riconoscimento in Belgio e Repubblica Ceca, perchè considerati una minaccia alla sicurezza o condannati per un reato particolarmente grave per la comunità dello Stato membro ospitante.
(da agenzie)
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