TUTTI I DUBBI DI BRUXELLES SUL PRIMO STOP DI ROMA “UNA MOSSA INGIUSTIFICATA SOSPENDERE L’AREA SCENGHEN”
NON ESISTEVANO LE CONDIZIONI PER IL PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SPAGNA. L’ENNESIMA DIMOSTRAZIONE CHE ABBIAMO UN GOVERNO RIDICOLO
Il commissario agli Affari Interni, l’austriaco Magnus Brunner, è in contatto costante con i tutti 27 “colleghi” e quindi anche con il capo del Viminale, Matteo Piantedosi. Le incertezze sulla reale indispensabilità della misura assunta da Roma, dunque, sono state informalmente comunicate.
Ma, come spesso accade ai piani alti di Palazzo Berlaymont, si cerca di evitare lo scontro pubblico e diretto con il governo italiano. Confidando sul ripristino della libertà di circolazione in tempi brevi.
Ed è evidente che se Palazzo Chigi ripristina lo spazio Schengen, il parere diventerà superfluo. Concetto ben illustrato nei contatti delle ultime ore.
Il punto di partenza assunto dall’esecutivo comunitario è che «le autorità spagnole e marocchine hanno lavorato in modo efficiente ed efficace nella gestione dei rimpatri di coloro che sono entrati illegalmente a Ceuta dal Marocco». In più gli stessi uffici di Bruxelles giudicano avvalorate dai fatti le comunicazioni spagnole secondo cui finora è stato impedito con successo il proseguimento illegale del viaggio verso la Spagna continentale e il resto d’Europa.
Tutto questo è già in contrasto con il Regolamento rivisto nel 2024. In effetti basta leggerlo per capire l’origine dei dubbi della Commissione. L’articolo 25, infatti, stabilisce che «una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi derivare in particolare da: attentati o minacce di tipo terroristico, e minacce apportate da forme gravi di criminalità organizzata; emergenze di sanità pubblica su vasta scala; una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri; eventi internazionali di ampia portata o alto profilo».
Il governo italiano si è allora avvalso dell’articolo 25 bis: «Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro è imprevedibile e richiede un’azione immediata, lo Stato membro può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne». Cioè senza una comunicazione preventiva.
Ma questo può avvenire per non più di un mese e l’eventuale proroga deve essere autorizzata per non più di tre mesi. Il nodo poi si stringe intorno all’articolo 27 bis, secondo cui la Commissione deve emettere un parere che includa «almeno» una «valutazione della conformità del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai principi di necessità e proporzionalità» e «se siano state esaminate a sufficienza misure alternative per rispondere alla minaccia grave».
E, appunto, sulla base delle constatazioni fatte da Palazzo Berlaymont e al vertice straordinario dei ministri degli Interni svoltosi martedì scorso, «i principi di proporzionalità» non sussistono.
(da agenzie)
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