DDL STUPRO, ENNESIMO CAMBIAMENTO DELLA LEGHISTA BONGIORNO, SPARISCE LA PAROLA “CONSENSO”. “UN SALTO CARPIATO ALL’INDIETRO SUI DIRITTI DELLE DONNE”
LA RELATRICE MICHELA DI BIASE (PD): “COSI’ SI TORNA ALLE SENTENZE DEGLI ANNI ‘50. PROPOSTA IRRICEVIBILE”
Preso e «snaturato» dicono i dem. Sparisce addirittura la parola «consenso», che cede il posto al «dissenso», nella proposta di riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale – il cosiddetto ddl stupro – presentata oggi, 22 gennaio, dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno. Mentre era proprio il consenso il perno della proposta bipartisan Pd–FdI su cui avevano lavorato la dem Michela Di Biase e la meloniana Carolina Varchi, dopo l’intesa politica tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, che aveva incassato il voto all’unanimità nell’Aula della Camera dei deputati. Ma la frenata è arrivata al Senato, dove il testo era stato stoppato e la senatrice Bongiorno era stata incaricata di formulare nuove modifiche.
Come cambia il testo?
Così, leggendo la riformulazione, si scopre che al posto di «consenso libero e attuale» si parla ora di «volontà contraria all’atto sessuale» da parte della persona. In particolare, nel secondo comma si specifica che questa «deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso»: «La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». In giudizio, però, il rischio è che sia l’eventuale vittima a dover dimostrare che la situazione ha impedito di esprimere il proprio dissenso.
Rivisto anche il sistema sanzionatorio
Rivisto anche l’apparato sanzionatorio, con pene differenziate. Per la violenza sessuale, senza ulteriori specificazioni, la reclusione viene fissata da 4 a 10 anni, rispetto ai 6-12 anni previsti dal testo approvato all’unanimità in prima lettura. Resta invece il range 6-12 anni se «il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa», si legge nella proposta Bongiorno al vaglio della Commissione Giustizia del Senato. Pene comunque diminuite di non più dei 2/3 per i casi di minore gravità.
(da agenzie)
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