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BIOTESTAMENTO, COME FUNZIONA LA LEGGE

I PUNTI CARDINE DEL NUOVO PROVVEDIMENTO, IL CONFRONTO CON IL RESTO D’EUROPA

La legge sul biotestamento arriva in Aula al Senato per la discussione generale dopo l’approvazione dello scorso aprile alla Camera. Oltre al Partito Democratico anche il MoVimento 5 Stelle ha annunciato un voto positivo. Contrari AP e Lega, mentre Forza Italia ha annunciato libertà  di coscienza. .
Il provvedimento mira ad introdurre la possibilità  di sottoscrivere le Dat, ovvero le Disposizioni anticipate di trattamento, con la previsione di poter rinunciare anche all’idratazione e alla nutrizione artificiale.
Una scheda dell’AGI riepiloga il funzionamento della legge.
Con la premessa che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignita’ e all’autodeterminazione, il testo dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante e’ il consenso informato.
Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato e’ documentato in forma scritta.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano. La volontà  espressa dal paziente può essere sempre modificata.
Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.
Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali.
Nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi.
Il testo della legge, così modificato durante l’esame in Aula, recita sull’accanimento terapeutico: “Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. E’ sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.
La legge introducendo la possibilità  (e non l’obbligo) per il paziente di chiedere l’abbandono terapeutico.
Chi non vorrà  presentare le DAT o non vorrà  opporsi ad eventuali trattamenti medici potrà  ovviamente continuare a farlo e i suoi diritti di malato verranno garantiti così come lo è stato fino ad oggi.
Inoltre le DAT, che devono essere presentate in forma scritta, sono rinnovabili, modificabili e revocabili in qualsiasi momento; questo serve ovviamente per salvaguardare ulteriormente il paziente perchè è chiaro a tutti che nessuno può sapere se manterrà  sempre la stessa opinione riguardo ad uno specifico trattamento terapeutico durante il corso della sua vita. Il significato che diamo alla vita durante il corso della nostra esistenza cambia costantemente e quello che oggi mi può apparire inaccettabile un domani potrebbe presentarsi come tollerabile (o viceversa) in virtù degli eventi e delle riflessioni che ho fatto o della situazione in cui andrò a trovarmi.
Inoltre, in base ad un emendamento approvato oggi alla Camera, il medico può non tener conto delle volontà  anticipatamente espresse da un paziente qualora “le Dat appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità  di miglioramento delle condizioni di vita”.
Questo emendamento è stato criticato dai deputati M5S in commissione Affari Sociali che hanno parlato di un emendamento che rende “più difficilmente esigibile” la volontà  del malato rendendo le Dat “suscettibili di interpretazioni”:
Un emendamento riformulato all’ultimo momento, che dà  la possibilità  di disattendere le Dat: così si rischia di rendere più difficilmente esigibile il rispetto delle volontà  del malato e dunque non potevamo che esprimere parere contrario. La proposta di legge non può essere ulteriormente minata, ne va della tenuta dell’intero impianto. Quanto avvenuto non ci è piaciuto affatto, sia nella forma, sia nella sostanza. Sul biotestamento ci siamo confrontati per un anno e mezzo in commissione e quindi l’emendamento Marazziti avrebbe dovuto essere oggetto di discussione in quella sede.
Sempre a proposito della DAT c’è da notare che non esiste ancora il registro nazionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento e che quindi tutto il lavoro fatto per giungere all’approvazione della legge sul testamento biologico potrebbe essere vanificato, o quantomeno fortemente limitato, dalla mancanza di un registro che sia operativo 24 ore su 24 e che possa essere accessibile dal personale sanitario. La questione principale è quella dei costi: una struttura del genere va finanziata e al momento i fondi non sono stati stanziati
Come cambia il rapporto medico-paziente alla luce del Ddl sul biotestamento
Fino ad ora abbiamo parlato del paziente, ma il paziente non affronta la malattia da solo. Al suo fianco c’è l’equipe medica ed è nel rapporto tra medico e paziente (quella che un tempo si chiamava alleanza terapeutica) che si fonda la relazione di cura.
La legge sul biotestamento prevede che il medico (ma forse sarebbe opportuno iniziare a parlare di equipe) sia   tenuto “a rispettare la volontà  espressa dal paziente” mentre d’altra parte il paziente “non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali“; una frase che dovrebbe far capire che quella dell’eutanasia mascherata è solo un’argomentazione pretestuosa.
Il medico in ogni caso potrà  rifiutarsi di ottemperare alle decisioni esplicitamente dichiarate nelle Dat e invocare l’obiezione di coscienza onde evitare che però accada come per la legge 194 il Ddl sul testamento biologico prevede che un altro medico della stessa struttura debba intervenire e prendere il posto del medico curante per dare corso alle disposizioni del paziente. Questa regola vale anche per le cliniche private e gli istituti di cura religiosi che non potranno chiedere di essere “esentati”.
Quello tra medico curante e malato è un rapporto complesso che non può essere normato con cinque articoli di una legge che probabilmente finirà  per indicare più la direzione del percorso da intraprendere che a condizionare pesantemente l’attività  clinica.
Certo, ci saranno sempre medici totalmente indisponibili a considerare anche il benchè minimo sussulto dell’individualità  del paziente come ad esempio Paolo Maria Rossini (ordinario di Neurologia all’Università  Cattolica e direttore dell’Area Neuroscienze della Fondazione Policlinico Gemelli) che al Corriere della Sera ha dichiarato senza mezzi termini che «Il corpo umano non è proprietà  del singolo, che ne può quindi disporre a piacer suo. Il corpo umano appartiene a Dio e io per questo motivo cercherò sempre di salvarlo, finchè è possibile».
Altri medici parlano della “fine del rapporto medico paziente” e di una legge che scardina secoli di storia della Medicina riducendo il medico ad un mero esecutore delle volontà  del paziente.
Una visione apocalittica del futuro della medicina che prevede anche che i medici saranno costretti a dotarsi di avvocati per difendersi dalle pretese di pazienti e familiari e dalle cause.
Peccato però che la medicina difensiva — ovvero quell’insieme di pratiche con il quale il medico si difende da eventuali azioni legali — sia già  una realtà  anche senza bisogno di tirare in ballo il biotestamento. Inoltre il paziente già  ora può scegliere quali cure sono più appropriate secondo le proprie convinzioni e già  ora il medico è tenuto a curare il paziente secondo le buone pratiche cliniche.
Nei casi più delicati inoltre il medico non prende da solo le decisioni, non è abbandonato a sè stesso: in parte perchè lavora con un equipe dove ogni professionista ha la sua sensibilità  in parte perchè può appoggiarsi al parere del Comitato di biotetica della struttura sanitaria. Il biotestamento introduce semplicemente la possibilità  per un malato di far sentire la propria voce nel momento in cui a causa della malattia (o di un incidente) non avrà  più la possibilità  di farla sentire.
Perchè deve essere un giudice, Dio (una pretesa ridicola in una società  multiculturale dove non c’è un solo dio) o un medico a decidere che la mia vita deve continuare ad essere vissuta in una maniera che considero inaccettabile soprattutto quando non ho speranze di guarigione?
Questa è la domanda alla base della richiesta di poter sospendere il trattamento terapeutico e non mette in nessun modo in discussione la possibilità  del medico di “fare il medico” ma tiene conto della possibilità  del paziente di dare una definizione di senso del suo corpo, della sua malattia e della sua vita che va oltre l’immagine che viene restituita al medico dai test, dalle diagnosi e dalla cartella clinica.

(da “NextQuotidiano”)

This entry was posted on martedì, Dicembre 5th, 2017 at 22:56 and is filed under Diritti civili. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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