RIFORMA CORTE DEI CONTI, NUOVI MIRACOLATI: ALTRI RISARCIMENTI IN FUMO
ANNULLATE DUE CONDANNE ALL’EX SINDACO DI TERNI, GRAZIATO PURE L’AUTISTA DI UN GENERALE
Si allunga l’elenco dei miracolati della riforma Foti, che apre un “buco” di quasi 400mila euro
sui conti del Comune di Terni. In meno di una settimana, infatti, la sezione d’appello della Corte dei conti ha annullato due condanne rimediate in primo grado dall’ex sindaco Pd Leopoldo Di Girolamo (in carica dal 2009 al 2018) e altri, perché la riforma ideata dal ministro per gli Affari europei Tommaso Foti (FdI), e trasfusa nella legge numero 1 del 2026, ha rivisto in senso restrittivo la definizione di colpa grave punibile. In fumo 610mila euro di risarcimenti complessivi: 360mila euro, a metà con l’Università di Perugia, per “l’indebita concessione, in via diretta, ad operatore economico privato … di ingenti contributi pubblici a fondo perduto per la realizzazione del Polo di Biotecnologie in Terni”; più 250mila euro per crediti Tari non riscossi dal Comune.
Quanto alla prima delle due condanne i giudici d’appello hanno ritenuto senz’altro riscontrati: “il difetto dei presupposti legittimanti l’accesso ai suddetti contributi pubblici, nonché l’indebito affidamento al privato… di un immobile di proprietà pubblica”. Ma hanno dovuto prendere atto del fatto che “la natura… della trama amministrativo-negoziale… non consente di ricostruire, in capo agli appellanti, la gravità della colpa come ridisegnata dalla legge n. 1/2026”. Con le modifiche alla legge numero 20 del 1994 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”).
Quanto alla seconda condanna, a Di Girolamo e al suo assessore al bilancio veniva contestato di “aver predisposto un contesto regolamentare di riferimento caotico ed equivoco” e di “non aver posto rimedio alla impasse venutasi a creare nella riscossione Tari”. E qui i giudici d’appello hanno sottolineato che la riforma Foti “introduce un criterio di tipizzazione più rigorosa” della colpa grave, per cui “non è sufficiente una generica negligenza o distrazione, ma la condotta deve implicare una violazione evidente e manifestamente ingiustificabile del quadro normativo”. Perciò hanno ritenuto che “non risulta raggiunta la prova”, sia della “condotta gravemente colposa”, che del “nesso causale” tra l’operato dei due e il presunto danno erariale.
Nei giorni scorsi, in ragione del nuovo perimetro – ristretto – della colpa grave punibile, anche un altro Comune, Giustino in Provincia di Trento, si era visto annullare un risarcimento da 19mila euro. Per i corsi di sci e snowboard per studenti di elementari e medie finanziati coi soldi dell’amministrazione. Per volontà dell’ex sindaco Joseph Masè. “Le ipotesi di esenzione da responsabilità sotto il profilo della gravità della colpa, previste dal novellato art. 1 della legge n. 20 del 1994, appaiono presenti nel caso di specie, con riferimento alla scusabilità ed al carattere non grave dell’inosservanza di regole”. Così nella sentenza della sezione d’appello della Corte dei conti.
Da gennaio, ad ogni modo, sono già numerosi gli amministratori e i dipendenti pubblici salvati dalla riforma della giustizia contabile. Come pure quelli che hanno goduto dello sconto di pena previsto per i danni “involontari” all’erario. Vale a dire provocati da condotte non dolose. Con la riduzione dei risarcimenti a carico dei condannati entro il limite di un terzo dell’ammontare del nocumento, o del doppio dello stipendio annuale percepito dal condannato.
Tra loro c’è l’autista dell’allora comandante del Centro di Alta formazione della difesa, che nel 2001 ha provocato un incidente con 4 morti sulla via del Mare, nella periferia di Roma. Mentre accompagnava il suo generale invadendo la corsia opposta di marcia per effettuare sorpassi “ad alta velocità” e col lampeggiante acceso “senza necessità”. Nel 2023 l’appuntato dei carabinieri Marco Lucioli era stato condannato a risarcire al Ministero della difesa 76mila euro, una parte di quanto versato ai familiari delle vittime dell’incidente: una donna coi suoi due bambini e un motociclista. Eppure all’inizio di maggio il caso è tornato davanti alla sezione d’appello della Corte dei conti che “nell’esercizio dello specifico potere intestato a questa Corte siccome rimodulato dalla novella di cui all’art. 1, comma 1-octies della legge n. 1 del 2026” ha applicato “una riduzione nella misura del 80% (…) con conseguente condanna del Lucioli all’importo di euro 15.244”.
(da ilfattoquotidiano.it)
Leave a Reply