LA MURARO POTREBBE CAVARSELA CON 6.500 EURO: E POI TUTTI A SCANDALIZZARSI PER GLI ECOREATI
SE VENISSE ARCHIVIATA PER IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO, POTREBBE ESSERE CONDANNATA PER IL REATO DI VIOLAZIONE AMBIENTALE… MA LA PENA E’ RIDICOLA
Oggi tutta la stampa riporta la notizia che la Procura di Roma, con riferimento all’assessora Paola Muraro, si appresta a richiedere l’archiviazione per il delitto di abuso di ufficio mentre intende procedere per la “violazione ambientale”.
Prescindiamo dalla fondatezza e dall’origine della notizia che si basa su presunte “intenzioni” della Procura e vediamo di analizzarla, alla luce delle poche informazioni disponibili, con riferimento, appunto al reato che resterebbe in piedi, e cioè alla “violazione ambientale”.
La stessa assessora Muraro, infatti, ha precisato di aver chiesto, a suo tempo, notizie alla Procura sulla sua posizione (con il 335) e di aver appreso di essere indagata per la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 4 del Testo unico ambientale (D. Lgs 152/06).
Si tratta della contravvenzione che punisce chi non osserva le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ambientali ovvero chi opera in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni di cui allo stesso testo unico.
La pena dipende dal provvedimento che si reputa violato, ma, trattandosi di impianti Ama, è probabile che riguardi la (presunta) violazione di prescrizioni di una autorizzazione ambientale non riferita nè a discariche nè a rifiuti pericolosi.
E allora la pena prevista in caso di condanna consiste nell’arresto da 45 giorni a 6 mesi o nell’ammenda da 1.300 a 13.000 euro.
Si tratta della pena alternativa cui si applica l’art. 162 bis del codice penale (“oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa”), per cui, prima che inizi il processo, il contravventore può essere ammesso a pagare la metà del massimo dell’ammenda — e cioè 6.500 euro — estinguendo il reato ed evitando, appunto, il processo ed ogni conseguenza penale.
L’oblazione non è ammessa solo se il contravventore è già recidivo o quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore — circostanze che non sembra sussistano nel caso in esame — ovvero se trattasi di fatto reputato particolarmente grave.
E qui mi fermo. In caso di chiusura indagini per questo reato, valuterà ovviamente l’assessora con i suoi legali quello che vorrà fare.
Mi limito a segnalare che, con ogni probabilità , potrà chiudere tutto il penale subito con 6.500 euro.
Il paradosso è che, se si fosse trattato di una inosservanza concernente impianti ben più pericolosi — quelli soggetti ad Aia (Autorizzazione integrata ambientale) — quale, ad esempio, la centrale Enel di Civitavecchia, non avrebbe neppure corso il rischio di un processo perchè l’attuale governo, nella sua infinita bontà , nel 2014 ha stabilito che, per questi, vi sia solo una sanzione amministrativa (art. 29- quattordecies del testo unico).
E poi dicono gli ecoreati.
Gianfranco Amendola
Ex magistrato, esperto in normativa ambientale
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