PERCHE’ IL GOVERNO HA GIUSTAMENTE IMPUGNATO LA LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO SULLE CASE POPOLARI
PER L’ACCESSO AGLI ALLOGGI SI CHIEDEVA AI CITTADINI NON COMUNITARI UNA DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE RISPETTO A QUELLA RICHIESTA AI CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI
Il governo Conte ha deciso di impugnare la legge sulle case popolari in Abruzzo varata dalla giunta di centrodestra nell’ottobre scorso perchè la norma prevede che, per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cittadini non comunitari devono produrre documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta ai cittadini italiani e comunitari.
La legge sulle case popolari in Abruzzo, tra i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, sostiene infatti all’articolo 2 la “non titolarità di diritti su uno o più alloggi, ubicati all’interno del territorio nazionale o all’estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento.
Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso”. E poi, all’articolo 5
Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche’ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilita’ di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.
Il Governo impugna l’articolo 2 “dal momento che si prevede che, per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cittadini non comunitari devono produrre documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta ai cittadini italiani e comunitari. La discriminazione fondata sulla nazionalità viola altresì l’articolo 18 del Trattato di funzionamento dell’unione europea e l’articolo. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale laddove ha censurato la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali”.
(da agenzie)
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