LA FARSA DE LUCA CONTINUA: SOSPESA LA SOSPENSIONE
IL TRIBUNALE DI NAPOLI ACCOGLIE IL RICORSO DEL SINDACO SULLA FALSARIGA DEL CASO DE MAGISTRIS
Come era prevedibile dopo l’ordinanza sul caso de Magistris, il Tribunale ordinario di Napoli ha accolto il ricorso del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contro la sospensione dalla carica prevista dalla legge Severino.
Uno dei legali del governatore, l’avvocato Lorenzo Lentini, parla di “grande soddisfazione sia per i tempi che per il ripristino del risultato elettorale”, di “vittoria della giustizia”.
L’ordinanza è stata emessa dalla I sezione civile.
Nel documento si legge che il decreto del prefetto è sospeso e si riconosce l’urgenza per il rischio di paralisi istituzionale (c’è il governo regionale da formare, ndr). “È una questione di democrazia” dice il legale. Il governatore: “È stata ripristinata la volontà popolare”.
Nelle motivazioni del provvedimento si legge che bisogna considerare che è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge Severino.
Inoltre “la mancata rimozione degli effetti del provvedimento impugnato appare idonea a cagionare al ricorrente un pregiudizio non riparabile con l’eventuale decisione definitiva favorevole e a integrare, quindi, il periculum in mora, posto che” il governatore “non potrebbe recuperare il periodo di sospensione subito”.
I giudici ricordano che “l’esercizio del diritto politico… ha carattere funzionale e ‘serve’ al conseguimento di una finalità di rilevanza costituzionale che va oltre il singolo e incide, in modo immediato e diretto, sul funzionamento e sull’organizzazione amministrativa della Regione”.
“Il provvedimento impugnato — ragiona il giudice — inibendo al presidente l’esercizio dei poteri connessi alla sua carica e, impedendo l’insediamento del consiglio regionale e la nomina degli organi entro il termine del 12 luglio 2015, nonchè la composizione della Giunta regionale e la nomina del vice presidente, determinerebbe la necessità di ricorrere a nuove elezioni con conseguente vanificazione dell’intero risultato elettorale e con indubbia lesione anche delle posizioni soggettive dei rimanenti eletti in consiglio”.
Ora De Luca potrà partecipare al primo Consiglio — che era stato rinviato – e nominare la nuova Giunta.
Il Tribunale dovrà poi decidere nel merito della vicenda.
Il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l’efficacia del provvedimento di sospensione e ha fissato per il 17 luglio l’udienza collegiale per la conferma, la modifica o la revoca dello stesso. Ieri il Tar, invece, aveva respinto un ricorso d’urgenza presentato dai consiglieri regionali del M5s ed aveva rinviato la trattazione nel merito alla fine del mese.
Il ricorso per De Luca al Tribunale ordinario di Napoli era stato presentato dai legali Giuseppe Abbamonte, Lorenzo Lentini e Antonio Brancaccio.
Si attendono le motivazioni dei magistrati, ma per De Luca la speranza di accoglimento si fondava anche sul fatto che è attesa la decisione della Consulta sulla costituzionalità degli articoli 10 e 11 della legge Severino.
Questione sollevata dal Tar di Napoli quando aveva “reintegrato” Luigi de Magistris dopo la sospensione dalla carica di sindaco di Napoli.
La seduta del Consiglio regionale della Campania si terrà il 9 o il 10 luglio la.
Il consigliere anziano Rosetta D’Amelio spiega all’Adnkronos che “tra oggi e domani si deciderà tra le due date e, come previsto almeno cinque giorni prima della seduta, partiranno le convocazioni”.
Nel ricorso gli avvocati Giuseppe Abbamonte, Antonio Brancaccio e Lorenzo Lentini, avevano definito “illegittimo” il decreto perchè la condanna di De Luca per abuso d’ufficio è arrivata il 21 gennaio 2015, mentre la legge Severino “trova applicazione solo per le condanne che sopravvengono all’assunzione della carica”.
La norma, dunque, secondo gli avvocati di De Luca, “non ha previsto la diversa fattispecie di chi sia stato condannato prima di essere eletto”.
Il decreto di sospensione risulterebbe inoltre illegittimo, come si legge nel testo del ricorso, per aver trascurato la parte del parere dell’Avvocatura generale in cui si faceva riferimento a questo aspetto.
E ancora, perchè “l’inedita sospensione di De Luca, prima della nomina della giunta regionale si è tradotta in un impedimento con effetti dissolutori di tutti gli organi regionali democraticamente eletti, snaturando la sospensione temporanea in un’inammissibile misura di decadenza che può scaturire solo da misure definitive”.
I difensori del presidente della Regione Campania sottolineano che per la stessa condanna De Luca era già stato sospeso dalla carica di sindaco di Salerno, violando così il principio del ‘ne bis in idem’, in base a cui non si possono subire due volte le conseguenze legali di uno stesso reato.
Tra i motivi del ricorso, l’illegittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 legge Severino (incandidabilità alle elezioni regionali e sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali) sollevata dalla Corte d’appello di Bari e dal Tar della Campania, nonchè dallo stesso tribunale di Napoli, che solo pochi giorni fa ha accolto anche il ricorso di Luigi de Magistris contro la sospensione dalla carica di sindaco di Napoli.
Sulla Severino si attende comunque l’udienza alla Consulta il 20 ottobre; ma in questo caso al vaglio dei giudici costituzionalisti ci sono gli articoli 10 e 11 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità ).
(da “il Fatto Quotidiano“)
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