IL DELINQUENTE E’ DISPERATO: CODICE ALLA MANO, LA REVOCAZIONE E’ IMPOSSIBILE
LE ARGOMENTAZIONI DI NITTO PALMA NON HANNO ALCUN FONDAMENTO GIURIDICO
Mi chiedo: le considerazioni di Nitto Palma è meglio lasciarle senza alcun commento ai lettori de il Giornale oppure è meglio spiegare perchè sono infondate, faziose e strumentali?
Riposta: meglio spiegare.
1 — Nitto Palma: Esposito ha detto che non si può condannare in base al teorema “non poteva non sapere”; che B è stato condannato perchè sapeva: glielo avevano detto Tizio, Caio e Sempronio; questi testimoni non esistono: nessuno ha detto che B sapeva. La sentenza della Corte d’Appello doveva essere annullata.
1.1 — Esposito non ha mai detto che Tizio, Caio e Sempronio hanno dichiarato che B. sapeva: ha illustrato principi astratti. Dire che ha anticipato la motivazione della Corte è falso.
1.2 — Il giudizio della Cassazione non è un giudizio di fatto ma di diritto. La differenza: il primo tende ad accertare la verità storica; il secondo riguarda la validità delle qualificazioni giuridiche. Fatto: B. ha commesso frode fiscale per 7 milioni di euro (gli altri 380 circa essendo prescritti)? Diritto: è corretto qualificare la condotta di B. come frode fiscale?
1.3 — Che il giudizio della Cassazione sia di diritto significa che essa non giudica le decisioni della Corte d’Appello; giudica la motivazione delle sue sentenze. Sono logiche, coerenti e plausibili? Se sì, va tutto bene, il giudizio non si estende alla veridicità del fatto attribuito all’imputato. Insomma: la Cassazione non è un grado di giudizio di merito ulteriore; è il giudice della correttezza giuridica delle decisioni.
1.4 — Nitto Palma e gli altri C di B. giocano sull’equivoco. Dicono: non esistono testimoni che hanno detto che B. sapeva; dunque Tribunale e Appello si sono inventati dichiarazioni inesistenti.
L’ordinamento prevede il caso di una sentenza fondata su prove che non corrispondono a quelle esistenti negli atti. Il testimone ha detto A, quindi l’imputato è colpevole; ma non è vero, il testimone ha detto B. In questi casi la difesa, nel ricorso in Cassazione, deve allegare copia del verbale testimoniale che dimostra che la decisione del giudice è fondata su una prova non vera, diversa da quella esistente negli atti. E, se così è, la Cassazione riterrà la sentenza appellata illogica, incoerente e non plausibile; e l’annullerà .
È ragionevole pensare che la difesa di B. abbia prodotto le dichiarazioni dei testimoni che, secondo la Corte d’Appello, provavano la consapevolezza da parte di B. di quanto avveniva; e che abbia sostenuto che non avevano mai detto nulla del genere. Ed è evidente che la Cassazione ha ritenuto che l’interpretazione di queste testimonianze data dalla Corte d’Appello fosse corretta; altrimenti non avrebbe confermato la sentenza.
Se poi le difese non avessero prodotto dette dichiarazioni testimoniali, peggio per loro, B. gliene chiederà conto; anche economico.
Comunque siano andate le cose, la sentenza della Cassazione è definitiva.
E, con buona pace di Nitto Palma, non c’è più niente da fare.
1.5 — In verità c’è ancora l’art. 391 bis cpc: “Se la sentenza della Corte di Cassazione è viziata da errore di fatto (395, n. 4), si può chiederne la revocazione”.
“Vi è questo errore quando la decisione è fondata su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata”.
Incontrastabilmente, positivamente; i margini sono ristretti. Ma comunque, e qui — povero Nitto Palma — la legge gli sbatte la porta in faccia, i fatti in questione non debbono essere stati oggetto del ricorso; se la difesa li ha eccepiti e la Corte ha deciso sul punto, nessuna revocazione è possibile.
1.6 — C’è da scommettere che l’istanza di revocazione sarà presentata. E sarà ovviamente respinta perchè inammissibile: dei fatti si è già dibattuto.
Comunque non servirebbe a niente perchè, art. 391 bis, “non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato”.
Insomma B. dovrà comunque andare agli arresti domiciliari; e dovranno buttarlo fuori dal Parlamento.
2 — Ancora Nitto Palma: Esposito era un giudice prevenuto. Nel 2009, durante un pranzo, parlò male di B. Lo ha detto il giornalista Lorenzetto. Se la difesa ne fosse stata al corrente lo avrebbe ricusato. Siccome deve ancora firmare la sentenza, forse si potrebbero riaprire i termini per la ricusazione.
2.1 — Vero o no che sia (poco probabile, perchè Lorenzetto non l’ha raccontato subito, quando ancora poteva essere utile a B?) la cosa è irrilevante.
Il giudice si deve astenere se ha rapporti legali o economici con l’imputato o se vi è grave inimiciziatra loro o quando, prima della sentenza, ha manifestato il suo convincimento o ha dato pareri sul processo a lui affidato o per gravi ragioni di convenienza (art. 36 cpp).
Se non si astiene, l’imputato lo può ricusare (art. 37).
Ammesso che, 5 anni prima del processo, Esposito avesse detto che “B. era un grande corruttore”, ciò non è avvenuto con riferimento a un processo in cui svolgeva funzioni di giudice.
Il suo parere su B. (condiviso dalla grande maggioranza degli italiani e, in particolare, dei giudici) non integra “ragione di grave inimicizia”.
È una semplice opinione. Diversamente, sarebbe davvero difficile trovare giudici non prevenuti, non dico nei confronti di B. ma dell’intera classe politica.
E questa solare verità esclude che possa ravvisarsi una grave ragione di convenienza. Un caso classico di nun ce vonno sta’.
Bruno Tinti
(da “Il Fatto Quotidiano“)
Leave a Reply