LA PROPOSTA DI LEGGE FIANO SULLA PROPAGANDA FASCISTA E’ INCOSTITUZIONALE
LA CORTE COSTITUZIONALE AVEVA GIA PRECISATO CHE LE CONDOTTE CHE SI LIMITANO ALLA PROPAGANDA RIENTRANO NEL DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI PENSIERO, SONO RILEVANTI SOLO QUELLE ATTE A RICOSTITUIRE IL PARTITO FASCISTA
Il ddl Fiano appena approvato in prima lettura nasce, a prima vista, malato.
Il testo con cui si vorrebbe far punire la propaganda di un’ideologia ha tutta l’aria di essere, a sua volta, piuttosto che un testo normativo, una presa di posizione, l’affermazione di un principio e il tentativo di imporlo per le vie della giustizia penale.
Il legislatore sembra aver imboccato la strada di un intervento normativo a forte rischio di incostituzionalità .
La proposta di legge, infatti, introduce l’art. 292-bis del codice penale, nell’ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato; articolo recante «Propaganda del regime fascista e nazifascista».
Con la disposizione appena passata all’esame del Senato si vuole punire chi «propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità ». Pena prevista: dai sei mesi ai due anni.
Come noto, il tema di apologia del fascismo è già oggetto della famosa legge Scelba, la n. 645/1952, seguita dalla legge Mancino del 1993.
La legge Scelba va a colpire «coloro che promuovano o organizzino sotto qualsiasi forma la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto regime fascista e coloro che pubblicamente esaltino princìpi, fatti o metodi del fascismo o le sue finalità antidemocratiche».
Questa disposizione è stata oggetto di diversi interventi interpretativi della Corte costituzionale, la quale ha limitato l’applicabilità nel senso di andare a qualificare come penalmente rilevanti solo quelle ipotesi di apologia concretamente idonea alla riorganizzazione del partito fascista, casi di «istigazione indiretta a commettere un fatto idoneo alla riorganizzazione».
La Corte costituzionale ha così voluto limitare la portata della legge Scelba a quei soli casi in cui le condotte filofasciste abbiano una portata e caratteristiche tali da esigere l’intervento repressivo, mettendo a rischio la tenuta democratica attraverso la ricostituzione del disciolto partito fascista, vietata dalle disposizioni finali della Costituzione, di cui la Scelba era legge di attuazione.
Si è voluto, cioè, selezionare le condotte realmente cariche di offensività .
Ed è una scelta che il legislatore ha riprodotto nel 1986 nell’ambito di molti altri delitti contro la personalità dello Stato, guarda caso proprio quelli accanto ai quali la proposta di legge Fiano vorrebbe introdurre il reato di propaganda fascista e nazifascista.
Con la legge 85/2006, infatti, sono state eliminate fattispecie di scarso o nullo utilizzo e altre sono state riformulate.
È evidente come la limitazione effettuata dalla Corte costituzionale rispetto alla legge Scelba introduca un principio, di rango costituzionale e quindi cui le leggi ordinarie devono adeguarsi, con il quale la proposta di legge a firma Fiano sembrerebbe chiaramente incompatibile.
E questo lo si deduce dalla stessa relazione introduttiva della proposta, nella quale si legge che lo scopo del ddl è quello di punire fatti minori ed estemporanei, che altrimenti non sarebbero punibili, come il saluto romano.
Addirittura, una pronuncia della Cassazione, richiamata da una diversa sentenza della Corte costituzionale del 1958, affermava che non poteva essere punita una condotta «quando non trattasi di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma» addirittura continua la pronuncia «si esauriscono in manifestazioni come il canto degli inni fascisti, poichè si ha ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di carattere apologetico debbano essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito fascista».
Quando le condotte si limitano alla sola propaganda, rientrano evidentemente nell’art. 21 della Costituzione: non solo il diritto alla libertà di pensiero, ma il diritto alla sua manifestazione.
E per questo non sono censurabili, nel senso stretto del termine.
La bellezza e la forza del diritto è che è uguale per tutti, anche per coloro nei cui confronti si vorrebbe volentieri fare un’eccezione: e quindi fintantochè la propaganda del regime fascista resta propaganda e, come la Consulta ha precisato nel lontano 1958, non sfocia nella concreta idoneità a ricostituire il partito fascista, non può essere punita.
(da “il Fatto Quotidiano”)
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