RISARCIMENTO DANNI DA VACCINO COVID: COME FUNZIONA E CHI PUO’ CHIEDERLO
ERANO GIA’ PREVISTI DALLA LEGGE, ORA IL FONDO DI 150 MILIONI DI EURO
Ieri è arrivato il via libera, da parte del governo, al finanziamento di un fondo ad hoc per gli indennizzi a chi subisce danni dalla vaccinazione contro il Covid.
Sono pronti 150 milioni di euro – 50 per quest’anno e 100 per il prossimo – per risarcire cittadini che hanno ricevuto eventuali danni da vaccino.
Dal Partito Democratico, e non solo, hanno gioito anche per aver eliminato un altro tema della propaganda No vax, che si nutre di notizie false come il fatto che non vengano risarciti i rarissimi casi di persone che subiscono danni dal vaccino. Che poi, in realtà, gli indennizzi già erano previsti per legge.
Vediamo meglio cosa cambia
I risarcimenti da parte dello Stato sono già previsti per i vaccini obbligatori, ma recentemente la Corte Costituzionale ha esteso l’indennizzo anche a chi si è sottoposto a vaccini raccomandati. Come, ad esempio, quello contro il Covid. Nell’ultima bozza circolata del decreto Sostegni si legge:
All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.”
All’onere, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede XXX. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti.
Come si possono richiedere i risarcimenti: a chi spetta l’indennizz
Innanzitutto bisogna chiarire subito che l’indennizzo non riguarda chi ha un po’ di febbre dopo la somministrazione, si tratta di chi riporta “lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.
Parliamo di danni permanenti e non di sintomi passeggeri. La procedura, spiegata da Diritto.it, è la seguente: la persona danneggiata (o gli eredi, in caso di decesso) deve presentare la domanda alla Azienda sanitaria di residenza, allegando i documenti che attestano prima la vaccinazione e poi l’insorgere della patologia collegata; poi bisogna sottoporsi a una visita effettuata da parte della Commissione medica ospedaliera del territorio, che deve esprimere un giudizio positivo o negativo su patologia e correlazione; se è positivo si ottiene l’indennizzo, se è negativo si può presentare ricorso entro 30 giorni. In ogni caso la domanda va presentata entro tre anni dall’insorgere della patologia, non dalla somministrazione.
(da Fanpage)
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