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SUL CASO ROGGERO CI STANNO RACCONTANDO UN SACCO DI BALLE: LE TANTE BUGIE DI ROGGERO

DOCUMENTI ALLA MANO SMONTATE PUNTO PER PUNTO LE FALSE RICOSTRUZIONI FATTE CIRCOLARE DAI SOVRANISTI

In questi giorni abbiamo assistito a una mobilitazione con pochi precedenti, per larghissima parte a sostegno del gioielliere di Grinzane Cavour. Abbiamo letto di tutto, ascoltato neofiti e giuristi affermati dibattere quasi allo stesso livello, visto influencer e commentatori di ogni tipo lanciarsi in crociate senza senso. Ci è toccato fare i conti con una campagna senza precedenti contro la magistratura e lo Stato di diritto di una certa parte politica, nel silenzio, talvolta imbarazzato, talvolta complice, dell’altra.
Una cagnara indegna, che non ha risparmiato nessuno, coinvolgendo persino il presidente della Repubblica, tirato violentemente per la giacca dall’intero governo, affinché prendesse rapidamente un provvedimento sul quale sarebbe invece necessario riflettere in maniera più che approfondita. Il tutto mentre il secondo partito della maggioranza di governo sta già passando ai fatti, con una proposta legislativa che mira, piuttosto esplicitamente, a sovvertire una specifica decisione presa dalla magistratura.
Una deriva prevedibile, dicevamo, anche se non in tali proporzioni. In questo contesto, un ruolo decisivo lo ha avuto il modo in cui si è imposto il racconto dell’intera vicenda. Si è cioè imposta una narrazione politicamente orientata, che ha finito con l’avvelenare i pozzi e intossicare l’aria, rendendo complesso discutere lucidamente delle tante questioni correlate a una vicenda che pure tocca da vicino temi di grande rilevanza per la società del nostro tempo. È anche per questo che è importante mettere ordine, partendo prima di tutto dai fatti, oltre le mistificazioni e le strumentalizzazioni.
Roggero è stato condannato per aver difeso se stesso e la sua famiglia? NO
Gran parte delle polemiche sul caso Roggero nasce da questo assunto di partenza, che è sostanzialmente falso. Il gioielliere di Grinzane Cavour non è stato condannato per eccesso di legittima difesa, bensì per duplice omicidio volontario e tentato omicidio. Per i giudici che lo hanno condannato, la dinamica dei fatti è inequivocabile: Roggero ha esploso “più colpi di arma da fuoco, tutti diretti al corpo dei rapinatori che stavano cercando di allontanarsi, colpendoli tutti e tre, in assenza un concreto ed attuale pericolo di offesa per l’incolumità personale dei presenti”. I rapinatori erano tutti all’esterno della gioielleria, non vi era il “pericolo di un ritorno” dal momento che “stavano salendo sull’automobile, per allontanarsi”.
I filmati delle camere di sorveglianza smontano due dei pilastri delle tesi “giustificazioniste”. Il primo è quella della legittima difesa in senso propriamente detto. Nelle sue dichiarazioni spontanee, Roggero sostiene di aver sparato all’esterno perché uno dei rapinatori, nei pressi dell’auto, gli aveva puntato contro la pistola ad altezza uomo, di fatto costringendolo a far fuoco per difendersi. Ciò è smentito dai video, che mostrano come il rapinatore indicato dal gioielliere non gli abbia mai puntato contro l’arma (una pistola giocattolo), gettandola invece nell’abitacolo prima di tentare la fuga a piedi. C’è un altro elemento da considerare, per la verità piuttosto spiacevole. Roggero ha fornito dichiarazioni contraddittorie o giudicate del tutto prive di fondamento, non solo in Tribunale, ma anche alla stampa. Gli stessi giudici sottolineano come Roggero abbia offerto nel tempo “versioni tra loro diverse e diverse anche dal contenuto della dichiarazione spontanea resa al dibattimento”.
Le tante bugie di Roggero
È falso quanto dichiarato nei giorni successivi alla rapina, per cominciare. Il gioielliere sostiene di “aver estratto la pistola e di aver sparato ‘tre, quattro colpi’ dopo essersi trovato faccia a faccia con il rapinatore che teneva l’arma in pugno”. Ugualmente falso è il contenuto di un’intervista del 2 giugno 2021, in cui asserisce di “aver cominciato a sparare nel retro gioielleria (dunque ancora all’interno del suo negozio)”, dicendosi sicuro che il consulente di parte avrebbe trovato riscontri di tale evento. È falso quanto dichiarato a un programma radiofonico a novembre, cioè che avrebbe sparato quattro colpi a un deflettore. Così come è stato ritenuto non plausibile che Roggero avesse “sparato ai malviventi nell’intento di fermarli e consegnarli alla giustizia”.
Soprattutto, è stata ritenuta “del tutto inverosimile” e “priva di qualsivoglia fondamento”, la pretesa di aver agito in quel modo per il timore che i malviventi avessero rapito la moglie. I filmati delle telecamere interne, infatti, mostrano chiaramente che Roggero, dopo aver preso la pistola, corre verso l’uscita e si scontra anche fisicamente con la moglie. Per uscire, con la mano sinistra sposta la moglie e la supera, lasciandola nella gioielleria. Inoltre, la Corte d’Appello ha sottolineato come nelle prime interviste giornalistiche il gioielliere non avesse mai fatto menzione del timore per il presunto sequestro della moglie: circostanza che ha indotto i giudici a ritenere che Roggero avesse introdotto tale timore solo successivamente nel processo, per tentare di accreditare la tesi della legittima difesa putativa.
È stata legittima difesa? NO
La dinamica dei fatti, come detto, esclude che possa trattarsi di legittima difesa. Questo nonostante all’epoca degli eventi fosse già in vigore la riforma voluta dal governo Conte I, per iniziativa della Lega e in particolare dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. È importante sottolineare, dunque, che i giudici si sono limitati ad applicare una legge scritta e votata da quella stessa parte politica che ora urla all’ingiustizia.
Come osservano sempre i giudici, anche dopo le modifiche “l’uso di un’arma può essere ritenuto reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che: i) il pericolo di offesa sia attuale; ii) l’impiego dell’arma sia necessario a difendere l’incolumità propria o altrui, ovvero i beni; iii) non siano praticabili altre condotte alternative lecite o meno lesive; iv) con specifico riferimento alle aggressioni a beni patrimoniali, ricorra un pericolo di aggressione personale”. Nessuno di queste quattro condizioni può applicarsi al caso in questione: il pericolo non era attuale, l’arma non è servita a difendere l’incolumità propria o di altri, c’erano condotte alternative e meno lesive, non vi era più pericolo di un’aggressione personale, dal momento che i rapinatori si stavano dando alla fuga.
È vero che la proposta iniziale della Lega era sostanzialmente diversa, molto più permissiva, e che il testo approvato fu un compromesso con l’altra forza di maggioranza, il Movimento 5 stelle. Siccome siamo un Paese dalla memoria corta, va specificato però che la mediazione si rivelò necessaria per superare le preoccupazioni sulla potenziale incostituzionalità di una modifica radicale della norma, oltre che per scongiurare l’idea del “far west”, ovvero la possibilità di trasformare il diritto alla difesa nel diritto a uccidere. Che è sostanzialmente la gamma di problemi cui va incontro la recentissima proposta del senatore Borghi (su cui ritorneremo più avanti).
Il precedente del 2005: quando Roggero minacciò il fidanzato della figlia
Dopo la condanna della Cassazione, è tornata a circolare la vicenda che vide protagonista Roggero nel dicembre del 2005, per la quale patteggiò una pena di due mesi di reclusione, sostituita con un’ammenda di 2280 euro, per i reati di ingiuria e minaccia aggravati dall’uso delle armi.
Anche in questo caso, è opportuno partire dai fatti. La sera del 17 dicembre 2005, Roggero ricevette una telefonata da una delle figlie, nella quale fu informato di un episodio a dir poco increscioso. La ragazza spiegò al padre di essere stata abbandonata in strada, dopo un acceso diverbio col fidanzato, durante il quale il ragazzo l’aveva anche colpita con diversi schiaffi. Il gioielliere, a quel punto, si recò a casa del ragazzo, suonando al citofono e intimando al ragazzo di scendere. Ne era nata una violenta discussione tra la famiglia del fidanzato e lo stesso Roggero, durante la quale il gioielliere aveva estratto la pistola ad altezza uomo, proferendo gravi minacce. Da lì la situazione era degenerata e il padre del ragazzo aveva colpito Roggero con un pugno alla testa.
La famiglia del gioielliere, nei giorni scorsi, ha diramato una nota per dirsi sdegnata dell’utilizzo di questa storia nel dibattito in corso: “Perché oggi si gioca da troppe parti a mistificare gli atti, a calpestare la verità, a voler accreditare a tutti i costi e contro ogni evidenza la tesi di un Mario autore di una spedizione punitiva mai avvenuta? Quando si trattò invece di istinto di protezione paterna? […] Non comprendiamo proprio il clamore mediatico di questi giorni, non possiamo accettare che Mario debba subire una ulteriore gogna mediatica, per un episodio completamente isolato avvenuto 16 anni prima”.
Ecco, in realtà le cose non stanno esattamente così. C’è un motivo per cui la vicenda ha un interesse pubblico ed è lo stesso per il quale è finita nelle sentenze di condanna. La difesa, infatti, aveva puntato molto sullo shock post-traumatico di cui sarebbe stato vittima il gioielliere a causa di una violenta rapina subita nel 2015. Da quella data, si sostiene, il suo atteggiamento sarebbe cambiato in modo radicale. Nella lettura del consulente del pubblico ministero, invece, l’uomo “deve considerarsi un soggetto che tende ad essere rivendicativo, ad avere scarsa capacità di mentalizzazione e a tendere all’immediato passaggio ad atti di tipo reattivo”, come testimonia proprio l’episodio del 2005 (nel quale comunque, aggiunge sempre il consulente, il gioielliere aveva “dimostrato una certa capacità di controllo essendosi fermato alla minaccia tramite un’arma”). Simile anche la valutazione della consulente di parte civile, secondo cui ciò che accadde nel 2021 non fu un fatto isolato, ma un comportamento tipico di un “soggetto impulsivo e reattivo” la cui “azione omicida dovrebbe essere considerata, seppur nella sua estrema gravità, espressione apicale di una sua attitudine comportamentale”. E, infine, nella valutazione del perito d’Ufficio nominato dalla Corte d’Assise, si scrive: “La sua modalità di reazione agli eventi viene, in ogni caso, definita di tipo impulsivo ed immediato anche nel periodo antecedente, come dimostrerebbero i fatti occorsi nel 2005 nel corso della lite con la famiglia del fidanzato della figlia”.
Il risarcimento ai rapinatori
Su questo tema la campagna della destra e dei giornali di area è stata furibonda. È stata una scelta strategica, perché parliamo di una questione percepita come un’ingiustizia dalla quasi totalità dell’opinione pubblica. Anche qui, tocca partire dai fatti. Prima dell’inizio del processo di primo grado, Roggero aveva provveduto a versare una somma complessiva di 300.000 euro a titolo di parziale risarcimento volontario del danno in favore dei prossimi congiunti delle due vittime. Questo gesto era anche stato valutato positivamente dalla Corte per riconoscere le attenuanti generiche, ma era stato sempre considerato come “parziale”. Successivamente, il giudice ha determinato le cosiddette provvisionali, tenendo comunque conto della somma già versata.
In particolare, il giudice ha stabilito che il risarcimento dovesse essere di:
10.000 euro a favore del rapinatore superstite;
60.000 euro ciascuno per i congiunti più stretti delle due vittime decedute (nello specifico: la compagna di una delle vittime, la moglie dell’altra vittima e i figli minori di quest’ultimo), per un totale di 240mila euro;
35.000 euro ciascuna per le madri dei due rapinatori uccisi, per un totale di 70mila euro;20.000 euro ciascuno per gli altri familiari costituiti come parti civili, per un totale di 160mila euro.
Il totale complessivo delle provvisionali (che sono immediatamente esecutive) ammonta dunque a 480mila euro, somma che la Corte d’Appello ha confermato, nonostante la ferma opposizione della difesa. Aggiungendo i 300mila euro di risarcimento volontario, la somma che spetta alle famiglie e ai congiunti dei rapinatori è di 780mila euro. Questa cifra, però, non è comprensiva di spese legali e potrebbe essere aumentata da ulteriori integrazioni. Complessivamente, va ricordato, i familiari delle vittime avevano chiesto oltre tre milioni di euro.
I giudici hanno sottolineato di aver applicato praticamente i minimi previsti dalle tabelle risarcitorie, ma la legge in materia è piuttosto chiara.
La base della decisione poggia sull’articolo 185 del codice penale, che stabilisce che ogni reato che provochi un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento. Risarcire le parti è dunque diretta conseguenza della condanna per duplice omicidio volontario e di tentato omicidio, non scriminata dalla legittima difesa. I familiari dei due rapinatori devono essere compensati per il “danno morale patito personalmente” (danno iure proprio) per la perdita dei loro cari. Il rapinatore rimasto ferito ha diritto al risarcimento per le “conseguenze fisiche e psicologiche” derivanti dal ferimento, anche se nel suo caso la somma è notevolmente ridotta perché i giudici hanno considerato la “condotta posta in essere”, ovvero la sua partecipazione attiva alla rapina nel negozio. Ciò accade perché la legge pone su un diverso piano i rapinatori e i loro familiari, i quali evidentemente non hanno posto in essere alcuna condotta che ha contribuito a cagionare il danno, a differenza di quanto fatto dall’unico superstite della rapina.
Le polemiche di questi giorni sono surreali, perché entrambe le parti in causa dicono cose vere. I parenti delle vittime sostengono di non aver ancora avuto i soldi delle provvisionali, la famiglia di Roggero insiste nel dire di aver già corrisposto 300mila euro (solo il risarcimento volontario, appunto).
Mi rendo conto che non sia semplicissimo da metabolizzare e che possano esserci opinioni differenti, ma, come detto, la legge è chiara. Non a caso, sul punto, il governo già si è mosso, predisponendo nel nuovo ddl Sicurezza una norma che esclude il risarcimento del danno se il fatto si verifica in occasione del compimento di reati di “violenza sessuale (609-bis), atti sessuali con minorenne (609-quater), violenza sessuale di gruppo (609-octies), furto in abitazione/con strappo/con destrezza (624-bis), rapina (628), sequestro a scopo di estorsione (630)”. Modifica che, lo precisiamo, non può essere retroattiva e non avrà effetto sul caso Roggero.
Su questo punto, c’è un’ultima cosa da dire. L’amarezza è comprensibile, ma valutare un intero impianto legislativo sulla scia dell’impatto emozionale di un caso di cronaca è sempre un errore. Perché la previsione del risarcimento del danno risponde (in generale) a un criterio di equilibrio che ha ragioni profonde. Legiferare per compiacere l’opinione pubblica non è la migliore scelta possibile, soprattutto in un ambito delicatissimo come quello di cui stiamo parlando. E qui ci tocca affrontare il nodo della legittima difesa.
Se entri in casa mia per rubare, esci con i piedi davanti
In questi giorni vi sarà capitato di leggere un post, guardare un reel, ascoltare un intervento in radio di qualche esagitato che urlava slogan simili. Sui social, in particolare, è una valanga che solo in pochissimi hanno tentato inutilmente di fermare. L’idea che la difesa sia sempre legittima, che sia giusto difendersi da un atto predatorio con qualunque mezzo e a costo di qualunque cosa, si è imposta nell’opinione pubblica, al punto da spingere una classe politica come la nostra, eterodiretta dal sentiment social e bulimica di facili consensi, a intervenire immediatamente.
Eppure, come già detto, la norma attualmente in vigore in materia di legittima difesa porta la firma di uno dei principali azionisti di questo governo ed è stata votata dall’attuale presidente del Consiglio (allora dai banchi dell’opposizione). Quando fu approvata, l’allora vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini esultò affermando di aver “sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante”, aggiungendo: “Da oggi i delinquenti sanno che fare i rapinatori in Italia è un mestiere ancora più difficile e pericoloso”. Solo adesso, il leader della Lega sostiene che l’attuale disciplina non sia adeguata, perché nel 2019 fu costretto a “cedere” alle pressioni del Movimento 5 stelle, che recepivano alcune critiche dell’Anm.
La verità è un’altra.
Già la riforma del Conte I era né più né meno che un’operazione di propaganda. Perché, malgrado si introduceva il concetto che la “proporzione tra difesa e offesa sussiste sempre” (prevedendo che sia sempre in stato di legittima difesa la reazione a un’intrusione violenta in casa o sul luogo di lavoro), la legge precedente era già piuttosto sbilanciata nell’applicazione della legittima difesa. Lo testimoniavano allora le decisioni dei giudici nei principali fatti di cronaca, come vi raccontavo qui: “Il caso del benzinaio Stacchio è stato archiviato prima di arrivare alla fase processuale. Quello del gioielliere Corazzo, che uccise un rapinatore, anche. Addirittura sono state archiviate le accuse nei confronti del pensionato Francesco Sicignano, che uccise un ladro, il cui corpo fu ritrovato all’esterno del suo appartamento. Anche il tabaccaio Franco Birolo, che secondo i giudici di primo grado non era mai stato concretamente in pericolo di vita, è stato assolto in appello”. È stato assolto in appello anche Mario Cattaneo, l’oste che uccise a fucilate un ladro sorpreso nel proprio locale.
Insomma, la legittima difesa per casi di questo tipo è stata spesso riconosciuta dai giudici, ed è falsa, semplicemente falsa, la ricostruzione di un sistema giudiziario che “premia i rapinatori”, che “abbandona le vere vittime”, che “non permette il diritto alla difesa” (cito dai giornali della destra di questi giorni, ma i leghisti sono riusciti a scriverlo persino nella premessa al nuovo disegno di legge…). Quello che la Lega, con il sostegno di Fratelli d’Italia e le perplessità di Forza Italia, vuole fare adesso è una cosa molto diversa: ampliare in modo indiscriminato il concetto di difesa legittima, scrivendo la legge in modo che sia “coperto” anche un caso oggettivamente peculiare come quello di Mario Roggero.
La proposta del senatore Claudio Borghi introduce un nuovo comma all’articolo 52 del codice penale, stabilendo che “in caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. Le parole da tenere a mente sono “qualsiasi reazione”, “immediatezza del fatto”, “indipendentemente dalla proporzionalità”: in concreto, si tratta, per stessa ammissione del senatore leghista, di “azzerare qualunque discrezionalità del giudice nella verifica dei presupposti necessaria per il riconoscimento della causa di giustificazione” (la definizione è della professoressa Masullo contattata da PagellaPolitica).
Su questa proposta ci sono diversi dubbi di costituzionalità (vedremo come si svilupperà la vicenda e se interverranno modifiche successive), come ci ha spiegato la giurista Basso:
Nel nostro ordinamento la legittima difesa si configura come una eccezione al divieto dell’uso privato della forza e si fonda su alcuni requisiti imprescindibili: la necessità della difesa, l’attualità del pericolo e la proporzione tra offesa e reazione. Se queste condizioni venissero significativamente attenuate o addirittura eliminate, il rischio sarebbe quello di alterare l’equilibrio costituzionale tra il diritto dell’aggredito a difendersi e il dovere dello Stato di garantire la tutela della vita e dell’integrità fisica di tutte le persone, compreso chi sta commettendo un reato. Siamo nel cuore della Costituzione, specificamente nell’alveo degli art. 2 e 3 che tutelano i diritti inviolabili della persona e impongono criteri di ragionevolezza nella disciplina legislativa. Anche la Convenzione europea dei diritti umani, in particolare l’art. 2 sul diritto alla vita, richiede che l’uso della forza letale sia strettamente necessario e comunque proporzionato. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha più volte affermato che gli Stati dispongono di un margine di apprezzamento, ma non possono rinunciare a garantire una tutela effettiva della vita umana.
Ma l’aspetto interessante è il fatto che sia esplicitamente avanzata per “tirare fuori dal carcere” Mario Roggero. Secondo il proponente, infatti, dopo l’approvazione della legge Roggero sarà immediatamente libero “per il principio della retroattività illimitata dell’abolizione del reato”. Sull’automatismo con cui sarebbe applicata la nuova disciplina, ci sono pareri discordanti. Quello su cui ci sono pochi dubbi è il fatto che si tratterebbe di una modifica sostanziale, la concretizzazione di quel “rischio far west” di cui in passato si è parlato a volte a sproposito, con conseguenze tutte da valutare. Su questo, però, il leghista ha pochi dubbi, come ha scritto su X: “Meglio libero a El Paso, che rinchiuso a Bollate”.
Eliminare la proporzionalità, però, è un problema serio. Perché significa di fatto sancire che, almeno in linea di principio, è accettabile la pena di morte per chi si introduce armato in un appartamento per rubare. E che a pronunciare la sentenza di morte possa essere un cittadino, oltretutto.
Il sequestro del conto dei Roggero in Tunisia
È questa un’altra pagina molto triste dell’intera vicenda. Vi sarà magari capitato di leggere su alcuni giornali del “sequestro dei conti della famiglia Roggero”, spesso con toni che richiamano una certa volontà di tipo persecutorio da parte dello Stato nei confronti di chi è pur sempre stato vittima di un tentativo di rapina. Purtroppo, le cose stanno in maniera sostanzialmente diversa.
Il 24 marzo del 2024, dunque dopo la condanna in primo grado, Roggero stipula un atto di donazione a favore della moglie, cui intesta gran parte del suo patrimonio immobiliare. A quel punto, le parti civili chiedono un primo sequestro conservativo dei veni, poiché ritengono che il gioielliere si stia spogliando delle garanzie patrimoniali necessarie a pagare i risarcimenti.
Nel settembre dello stesso anno, poi, la Guardia di Finanza scopre che dal conto corrente della raccolta fondi di solidarietà “Io sto con Mario Roggero” è partito un bonifico estero di 50mila euro verso un conto corrente tunisino cointestato con la moglie. Immediatamente la Corte d’Appello di Torino dispone il sequestro conservativo d’urgenza, a garanzia delle spese di provvedimento. E, parallelamente, su impugnazione del Procuratore Generale, il Tribunale del Riesame decide di applicare nei confronti di Roggero la misura cautelare del divieto di espatrio per neutralizzare il pericolo di fuga all’estero dell’imputato, contestuale al trasferimento dei capitali fuori dall’Italia.
Ora, nessuno ha elementi per ipotizzare che il gioielliere volesse fuggire all’estero o che intendesse sbarazzarsi delle sue proprietà per non versare i risarcimenti dovuti. Ma, anche stavolta, non possiamo tacere i fatti. Che stanno esattamente come ve li ho elencati.
Graziamo Mario Roggero, anzi candidiamolo
Qualche giorno fa, mi è capitato di descrivere la campagna per la grazia a Mario Roggero come il punto più basso del governo Meloni. L’evoluzione degli eventi non ha fatto che confermare questa impressione, con la presidente del Consiglio che, abbandonata ogni remora, ha scelto di intestarsi la battaglia per far uscire dal carcere il gioielliere, aprendo lo scontro con il Quirinale, chissà quanto consapevolmente.
Nella lettura di chi chiede un intervento del Colle, la grazia a Roggero andrebbe a sanare un’evidente ingiustizia, restituendo la libertà a un uomo innocente, per di più molto anziano. È una linea che non sta in piedi, proprio concettualmente, per diverse ragioni. La più importante, decisiva, è che la grazia non è una sorta di quarto grado di giudizio e in nessun caso può essere usata per sovvertire la legittima decisione dei giudici. Non è uno strumento per minare l’indipendenza dei poteri, in sostanza.
Si tratta di un istituto che è espressa prerogativa del presidente della Repubblica (come più volte chiarito dalla Consulta), il quale esercita tale facoltà quando ritiene siano sussistenti alcune condizioni. Spesso si è parlato del “pentimento” e della condotta in carcere come requisiti essenziali: condizioni che, per diverse ragioni, non si possono ancora ravvisare nel caso di cui stiamo parlando.
Ma c’è un altro aspetto, di uguale rilevanza. La grazia non è uno strumento politico, non è a disposizione dei partiti per regolamenti di conti interni o per compiacere l’opinione pubblica. Il Quirinale lo ha ribadito più volte, nelle interlocuzioni formali e informali con membri del governo e rappresentanti della politica. Ricevendo in cambio un atteggiamento che giudicare irresponsabile è fin troppo generoso. Perché l’esecutivo ha finito con l’aizzare l’opinione pubblica contro il Capo dello Stato, che di fatto è considerato l’unico ostacolo fra il gioielliere e la libertà.
Il tutto mentre forze politiche che pure dovrebbero avere un minimo di credibilità si spendevano per rilanciare (“stiamo esplorando”, ha detto Salvini) una delle più grandi scemenze dell’intera vicenda: la candidatura di Mario Roggero (tra l’altro, nemmeno si capisce bene a cosa e quando, non essendoci elezioni in vista). Una proposta chiaramente farlocca, considerando che un condannato in via definitiva per duplice omicidio volontario e per tentato omicidio non è in possesso dei propri diritti politici (non può né votare né candidarsi per cariche elettive, quindi).
Eppure, l’idea, rilanciata sui social da un nutrito gruppo di influencer e opinionisti di varia natura, ha avuto una certa risonanza. Il paragone più abusato è stato quello con la vicenda di Ilaria Salis, candidata ed eletta al Parlamento Europeo e ora protetta dall’immunità parlamentare. Per quanto surreale sembri doverlo ricordare, va detto che anche nel caso impossibile di una elezione, lo status di parlamentare non potrebbe proteggere Roggero dal carcere, in quanto colpevole in via definitiva di omicidio e tentato omicidio (diciamo che, in generale, quel che resta dello scudo dell’immunità parlamentare non ha alcun valore per accuse e procedimenti di tale gravità, né per atti non compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni).
Qualcuno, il più sveglio del gruppo, ha poi corretto il tiro parlando di “candidatura dopo la grazia”, anche qui non rendendosi conto della non fattibilità (la grazia ha effetto sulla pena, non sulla condanna), tantomeno delle implicazioni e delle conseguenze. O meglio, fregandosene di ciò che accade dopo una campagna di tale violenza.
L’irresponsabilità al potere, le speculazioni senza decenza
Quanto avvenuto intorno al caso di cui parliamo non è una novità assoluta. Ciononostante, poche volte avevamo assistito a un dibattito così carico di odio e di una tale violenza. Le ragioni le abbiamo in parte sviscerate, quello che è evidente è che un tema di grande impatto emozionale e una questione (quella della sicurezza e della relativa percezione) piuttosto complessa rappresentino un boccone troppo ghiotto per chi è alla ricerca di facile consenso.
In tal senso, la responsabilità della politica è enorme. È noto, ne parlavo qui, che “gli individui che sono paralizzati dalla percezione di un pericolo costante tendano a perdere la capacità di esercitare il pensiero critico”e si affidano più o meno consapevolmente a soluzioni autoritarie”. Questo sentimento apre uno spazio, che leader e opinion maker provano a riempire con proposte il più delle volte semplicemente coreografiche, che non possono in alcun modo incidere sugli eventi, ma che servono a regalare loro il controllo della narrazione. Si crea una dinamica per cui chi ha dubbi, chi prova a predicare calma, chi mette le cose in una prospettiva più ampia, diventa un facile bersaglio, il nemico da additare al pubblico ludibrio.
È un meccanismo che, il più delle volte, è utile per scaricare su altri quelle che dovrebbero essere proprie responsabilità. Che sia chi ha scritto e votato la legge sulla legittima difesa a speculare sulla vicenda Roggero è imbarazzante, lo abbiamo scritto. Che sia chi governa da quattro anni ad alimentare l’idea dell’insicurezza e dello Stato assente, è invece semplicemente irresponsabile. Perché quando le persone si sentono abbandonate, esposte a pericoli costanti, tendono ad accarezzare l’idea di potersi difendere da sole. Una classe di governo seria dovrebbe porsi delle domande su cosa comporti per uno Stato rinunciare al monopolio della forza e scaricare sui cittadini la responsabilità di garantire sicurezza e, addirittura, “fare giustizia”. Sono tra le architravi del nostro patto sociale, elementi irrinunciabili della vita comunitaria regolata dalle leggi.
Ora, mi rendo conto che non valgano qualche like o qualche migliaio di voti, certo…

(da Fanpage)

This entry was posted on venerdì, Luglio 24th, 2026 at 13:29 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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