PRIMO COLPO GIUDIZIARIO AL DECRETO SALVINI: “NON PUO’ ESSERE RETROATTIVO, VA RICONOSCIUTA LA PROTEZIONE UMANITARIA”
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE SU UN RICORSO DI UN MIGRANTE DEL BANGLADESH ORA INFLUIRA’ SUI PERMESSI DI 150.000 RICHIEDENTI ASILO
Arriva dalla Procura generale della Cassazione il primo colpo giudiziario al decreto sicurezza, fiore all’occhiello del ministro dell’Interno Matteo Salvini.
Secondo i magistrati le nuove e restrittive regole sulla concessione dei permessi umanitari ai migranti non sono applicabili alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto e non ancora decise con sentenze definitive.
Questo orientamento emerge da una requisitoria appena depositata, di cui “La Stampa” è in grado di rivelare il contenuto.
Se consolidato, ridurrebbe la portata del decreto Salvini ai migranti arrivati non prima della fine del 2018.
E quindi ai 359 sbarcati nel dicembre 2018 ma non ai 2.327 del dicembre 2017 e agli 8.428 del dicembre 2016.
Insomma a una minoranza di casi, dato il crollo di sbarchi registrato l’anno scorso.
Il caso riguarda il migrante R. M, arrivato dal Bangladesh. Dice che il suo Paese, come certificato da un rapporto di Amnesty International del 2013, “è altamente insicuro” e “non sono garantiti i diritti fondamentali dell’individuo”, per cui se rimpatriato “si troverebbe in condizioni di particolare vulnerabilità “.
La Corte di Appello di Firenze gli concede il permesso di soggiorno per motivi umanitari, valorizzando il fatto che R. M. ha trovato un lavoro durante il processo e pertanto “è inserito nel contesto sociale”.
Il ministero dell’Interno fa ricorso contestando la motivazione. La Procura generale ricostruisce la materia alla luce del decreto Salvini, che “ha eliminato la clausola generale contenente i presupposti per il rilascio della protezione umanitaria” riducendola a casi tassativi e limitati: sfruttamento sul lavoro, motivi sanitari particolarmente gravi, eccezionali calamità , atti di speciale valore civile.
Dunque la questione è se al migrante R. M. – e a tutti quelli nelle sue condizioni, arrivati in Italia prima del decreto Salvini – si applichino le vecchie o le nuove regole. Secondo la Procura generale, il diritto alla protezione umanitaria ha una base costituzionale nell’articolo 10 terzo comma, che lo colloca tra i “diritti umani inviolabili”: preesiste alla legge, che può solo riconoscerlo in capo a una persona, ma non crearlo o distruggerlo.
Questa ricostruzione porta la Procura generale a concludere per la “non applicabilità della nuova disciplina alle vicende umane sorte nel vigore della legge antecedente” e ancora pendenti. In quei casi, il migrante “può e deve contare sul corredo normativo esistente al momento della presentazione della domanda”.
Nel senso della irretroattività del decreto Salvini militano anche diverse sentenze della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo e della Corte costituzionale. Tanto più, scrive la Procura generale, di fronte a “dolorose vicende umane”.
Diversamente argomentando, si discriminerebbero i migranti in base alla lungaggine e all’imprevedibilità della giustizia italiana, un fattore “puramente casuale e legato a fattori imponderabili”.
Il che contrasterebbe con la Costituzione. Il documento della Procura generale si muove nella direzione di confermare una posizione decisamente garantista sul diritto d’asilo, maturata dalla Suprema Corte negli ultimi anni.
Oltre alle intrinseche ragioni giuridiche, vanno considerate le inevitabili conseguenze politiche della decisione.
L’arrivo di Salvini al Viminale ha già comportato una svolta nell’orientamento delle commissioni amministrative che a livello provinciale decidono sulle domande dei migranti, grazie a una direttiva del 4 luglio 2018 che ha anticipato il decreto sicurezza.
L’effetto è stato un crollo dei permessi concessi: dal 42% al 18%. In particolare quelli per ragioni umanitarie, su cui si deve pronunciare ora la Cassazione, sono calati dal 25% al 3%.
Se la prima sezione della Suprema Corte condividerà la tesi della Procura generale, oltre a R. M. restituirà la possibilità di ottenere un permesso umanitario ad almeno 150 mila migranti secondo una stima dell’Asgi, l’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione.
(da “La Stampa“)
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