BERLUSCONI TELEFONO’ IN QUESTURA COME PREMIER? I VERDETTI DELLA CASSAZIONE DANNO RAGIONE ALLA PROCURA DI MILANO
SONO DUE LE SENTENZE CHE FANNO “DOTTRINA”: I CASI DE LORENZO E DE MICHELIS SONO I SOLI PRECEDENTI CUI FARE RIFERIMENTO PER STABILIRE SE LA COMPETENZA E’ DELLA PROCURA DI MILANO O DEL TRIBUNALE DEI MINISTRI…E DANNO TORTO A BERLUSCONI
In quale veste, la sera del 27 maggio scorso, Silvio Berlusconi ha esercitato pressioni sui funzionari della questura milanese per il rilascio di Ruby Karima?
I legali del premier, gli onorevoli Piero Longo e Niccolò Ghedini, non hanno dubbi. Nella memoria difensiva inviata ieri per fax alla procura di Milano, contestano quella che in termine tecnico si chiama “competenza funzionale”. Ovvero, che il reato più grave di concussione si può al massimo contestare a Berlusconi in quanto presidente del Consiglio.
Per questo, la competenza va spostata immediatamente dalla procura al Tribunale dei ministri di Milano.
I magistrati, invece, sono convinti esattamente del contrario.
La sera del 27 maggio, il Cavaliere, “abusando della sua qualità di presidente del Consiglio” (qualità , non funzione), sarebbe intervenuto sui funzionari della questura.
Una volta capito su quale campo accusa e difesa giocheranno la prima partita di questo affaire, è importante vedere come, negli ultimi anni, casi simili siano stati affrontati dalla giurisprudenza.
Sono due le sentenze che, fino a oggi, hanno fatto”dottrina”.
La prima porta in calce la firma delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e risale al 1994 (sentenza 14, presidente Gaetano Lo Coco).
Chiamata a esprimersi su un ricorso dell`ex ministro della Sanità , il liberale Francesco De Lorenzo, la Corte ha accolto l`istanza dei suoi legali, individuando il giudice naturale nel tribunale dei ministri di Napoli, ma soprattutto ha delimitato il campo per i reati di natura ministeriale.
De Lorenzo era finito in carcere il 12 maggio del 1994.
Le accuse andavano dalla associazione a delinquere, alla corruzione, perfinire al finanziamento illecito ai partiti.
“Tutti i reati attribuiti a De Lorenzo si riferiscono a quando era ministro della Sanità “.
E l`articolo 96 della Costituzione, d`altronde, comprende nella categoria dei «reati ministeriali» quelli connessi ai componenti dell`esecutivo «nell`esercizio delle loro funzioni».
Il comportamento illecito che veniva addebitato a De Lorenzo era strettamente collegato alla sua attività di ministro della Sanità o no?
Si, affermano i giudici, ma solo perchè nel suo caso veniva accusato di aver preteso nella sua veste di ministro mazzette da case farmaceutiche, per concedere loro autorizzazioni ministeriali indispensabili per commercializzare i loro prodotti.
E per venire oggi a Berlusconi, quali funzioni ricopriva la sera delle telefonate in questura?
Quella di presidente del Consiglio o piuttosto quella di chi abusava della propria posizione per chiedere l`affidamento di Ruby alla Minetti?
A giudicare dalla interpretazione della Cassazione nel caso De Lorenzo, varrebbe la seconda ipotesi.
Un altro orientamento della Cassazione sulla stessa materia risale al `98.
Le conclusioni sono le stesse, anche se il ricorso viene respinto.
In questo caso è stato l`ex ministro del Psi, Gianni De Michelis, a invocare la competenza del Tribunale dei ministri, contro una condanna per corruzione a 4 anni.
Secondo il capo d`accusa, De Michelis avrebbe percepito mazzette in veste di “deputato e capo di una corrente del Partito socialista italiano nel Veneto, nell`ambito di un accordo di illecita spartizione di somme di danaro illecitamente corrisposte da vari imprenditori per l`acquisizione di appalti di opere pubbliche”.
In totale, poco meno di mezzo miliardo di vecchie lire.
Al momento in cui De Michelis incassava le bustarelle, era effettivamente membro del governo, come ministro.
Ma quel denaro, per la Cassazione, era stato incassato per finanziare la corrente del partito di De Michelis, e gli appalti, non avevano legami con la funzione che ricopriva.
Sul punto, la Corte presieduta da Luciano Deriu, aggiunge come “la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell`autore del reato nel momento in cui questo è commesso”, sia da mettere in stretto “rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell`illecito e le funzioni esercitate dal ministro”.
Emilio Randacio
(da “La Repubblica“)
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