COME FUNZIONA LA REVISIONE DEL PROCESSO
L’IMPUGNAZIONE AMMESSA SOLO SE DOPO LA SENTENZA DEFINITIVA SONO SOPRAVVENUTE O SONO STATE SCOPERTE NUOVE PROVE… OCCORRONO PROVE DECISIVE E TEMPI LUNGHI
La richiesta di revisione di un processo, come quella che intende presentare Silvio Berlusconi per il caso Mediaset, è un mezzo di impugnazione cosiddetto «straordinario» che può essere utilizzato se dopo la sentenza definitiva sono sopravvenute o sono state scoperte nuove prove, finora sconosciute, che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere assolto o con la formula del non doversi procedere per prescrizione o per insufficienza di prove o con formula piena.
L’istanza, che deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano (la revisione del processo penale è disciplinata dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale), deve essere presentata dal condannato o da un suo procuratore speciale appositamente nominato, unitamente a eventuali atti e documenti e alla copia autentica della sentenza diventata irrevocabile, nella cancelleria della Corte di Appello più vicina per territorio al distretto dove si è radicato il procedimento: in questo caso, la difesa di Silvio Berlusconi dovrebbe depositarla a Brescia.
Il primo step è la dichiarazione della Corte d’Appello preposta sulla fondatezza o meno della richiesta.
Se dovesse risultare manifestamente infondata sarebbe dichiarata, anche d’ufficio e con un’ordinanza, l’inammissibilità dell’istanza.
A quel punto, colui che l’ha proposta può essere condannato a versare a favore della cassa delle ammende una somma da 258 euro a 2.065 euro.
Qualora, invece, l’istanza di revisione dovesse essere dichiarata fondata, la Corte di Appello potrebbe, in base alle norme, in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando nel caso anche una delle misure coercitive più blande rispetto alla pena inflitta dalla sentenza definitiva come il divieto di espatrio, l’obbligo di firma o di dimora.
Inoltre, nel procedimento di revisione contro ogni provvedimento che decide sull’esecuzione della pena sia il pubblico ministero sia il condannato possono ricorrere in Cassazione.
Dopo l’eventuale dichiarazione di `fondatezza’ la richiesta viene discussa come in un normale dibattimento, al temine del quale, nel caso di accoglimento, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
Qualora l’istanza venga invece rigettata, colui che l’ha proposta viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, la Corte d’Appello dispone il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Il condannato può impugnare davanti alla Cassazione sia il provvedimento che riguarda l’ammissibilità o meno dell’istanza, sia quello relativo alla decisione nel merito.
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