IL DOCENTE DI DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI DELLA NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY: “LA PUNIZIONE COLLETTIVA DELLA POPOLAZIONE DI GAZA E’ INACCETTABILE, QUELLO DI ISRAELE E’ GENOCIDIO”
“STIAMO AVALLANDO UNO STANDARD DI STAMPO GENOCIDARIO ANCHE PER IL FUTURO DI CONFLITTI”
Dopo oltre 18mila morti, la stragrande maggioranza civili e minori, è possibile definire quello nella Striscia di Gaza un genocidio? Quali sono le norme del diritto di guerra che lo stato di Israele sta violando da due mesi a questa parte? E quale credibilità hanno le istituzioni nazionali e sovranazionali, se non riescono a imporre la fine del massacro dei civili palestinesi? Dopo gli attacchi del 7 ottobre in Israele da parte di Hamas la risposta dello stato ebraico è stata furiosa: ai raid sulle presunte basi dei miliziani, infatti, fin da subito si sono aggiunti i bombardamenti di abitazioni civili, ospedali, scuole e persino sedi dell’ONU. Il risultato è stato un massacro di dimensioni inedite nella storia recente. Fanpage.it ha interpellato il professor Luigi Daniele – docente di Diritto dei conflitti armati e diritto Internazionale Umanitario e penale alla Nottingham Trent University – per chiarire quali sono i crimini di guerra commessi da Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.
Da oltre due mesi – dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre – la popolazione palestinese della Striscia di Gaza vive nel terrore a causa della violenza della risposta israeliana: secondo il diritto di guerra la risposta di Israele è legittima, soprattutto in queste modalità?
La risposta è no. Nel diritto di guerra è necessario distinguere due branche fondamentali e indipendenti: quella che regola la legalità del ricorso alla forza militare da parte degli stati, considerandone gli scopi (ad esempio il principio della legittima difesa dopo aver subito un attacco armato) e quella che regola invece i mezzi e metodi di conduzione delle ostilità. Per quanto riguarda la prima branca, il cosiddetto ius ad bellum, il riferimento è la carta delle Nazioni Unite; per quanto riguarda la seconda branca, il riferimento è il diritto internazionale umanitario, o ius in bello. I metodi e mezzi utilizzati da Israele in questi mesi vanno ben oltre i limiti consentiti, visto che sta indiscriminatamente colpendo civili e strutture civili non usate a scopo bellico. Basti pensare che delle oltre 18.400 vittime accertate nella Striscia di Gaza, il 76% – ovvero quasi 14mila – sono donne e bambini. Dal restante 24% di popolazione maschile adulta uccisa da Israele (che l’esercito sembra considerare tutta composta da terroristi), andrebbero poi sottratti i civili. La percentuale di effettivi miliziani armati palestinesi colpiti potrebbe essere minima. Insomma, i combattenti uccisi a Gaza sono certamente una percentuale minima rispetto al totale dei morti. Chiunque si occupi di questi temi dichiara di non aver mai visto una percentuale così alta di vittime civili in così poco tempo in conflitti della storia recente. La quantità di bambini uccisi a Gaza (ad oggi quasi 8mila) negli ultimi due mesi è più alta rispetto a quella di tutti gli altri conflitti armati del mondo, sommati, negli ultimi anni. Di fatto, Israele sta provando a riscrivere a misura delle proprie tattiche il diritto che regola i conflitti armati a partire dai concetti di proporzionalità dei danni collaterali a civili e di scudi umani.
A proposito: Israele sostiene che Hamas si fa scudo della popolazione civile. È così? E qualora fosse vero, l’uccisione dei civili è legalmente giustificabile?
Anche quando ciò corrisponda al vero, sostenere che i civili usati come ‘scudi’ possano essere legalmente uccisi in massa è una abnormità antigiuridica. Secondo il diritto internazionale umanitario strutture come gli ospedali non devono mai essere prese di mira dagli attacchi. Tale protezione assoluta può venire meno qualora queste strutture vengano impiegate a scopi militari. Anche se ciò accadesse, a perdere l’immunità sarebbe la sola struttura e non, invece, i civili al suo interno, ad esempio i pazienti, i medici e gli infermieri. I civili, quindi, devono sempre essere protetti, in particolare se feriti e malati. Il concetto di “scudi umani” (incluso quello di cd. “scudi umani volontari”) sta diventando uno strumento retorico israeliano di giustificazione dei massacri in atto. Anche laddove Hamas si avvalga di tale tattica in specifici casi nella Striscia di Gaza (chi lo sostiene ha l’onere di provarlo in modo circostanziato, non generico), commettendo un crimine (art.8(2)(b)(xxiii) SR), la risposta a questa violazione non può mai essere la strage dei civili stessi; dovrebbe essere, invece, un processo terzo ed imparziale che accerti le responsabilità ed commini le eventuali sanzioni penali. Ricordo che l’argomento degli “scudi umani”, non a caso, è stato ripetutamente utilizzato dalla leadership russa per giustificare gli attacchi alle strutture civili ucraine.
Israele invoca il principio della legittima difesa dagli attacchi di Hamas: secondo il diritto internazionale in quali contesti, e con quali regole, può essere esercitata la legittima difesa?
Esistono due parametri fondamentali che discendono dallo Statuto delle Nazioni Unite e che regolano il principio della legittima difesa: si tratta di necessità e proporzionalità. In senso giuridico – non in senso lato, ad indicare protezione – è molto dubbio che si possa evocare il concetto di legittima difesa visto che la Striscia di Gaza è tuttora un territorio occupato in cui Israele controlla lo spazio aereo, marittimo, terrestre, oltre a tutte le merci e persino il registro delle nascite e delle morti. Ai sensi del diritto internazionale, quindi, per la maggioranza di studiosi, osservatori e organismi ONU Gaza è occupata. Detto ciò: se ammettiamo la possibilità di evocare in senso giuridico la legittima difesa contro un territorio occupato, rischiamo di abilitare altri ad ipotizzare che anche la Russia possa esercitare la legittima difesa contro attacchi provenienti dai territori ucraini occupati o annessi. Attenzione: questo non significa affatto che Israele non abbia altri fondamenti giuridici per agire a protezione dei propri cittadini! Anche per lo ius in bello, infatti, nonostante l’occupazione in corso, Israele ha diritto a perseguire militarmente e penalmente i responsabili degli attacchi del 7 ottobre. Né l’una, né l’altra concezione di protezione e difesa, in ogni caso, ammettono la punizione collettiva di tutta la popolazione palestinese di Gaza.
La definizione di genocidio in merito a quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza è giuridicamente motivata?
Sono tra gli 800 firmatari della prima denuncia che ha evocato questo rischio già nelle prime fasi dell’offensiva israeliana a Gaza. Tra le sottoscrizioni vi sono quelle di autorevoli studiosi del genocidio e dell’Olocausto, inclusi esperti israeliani. Ebbene, ai sensi della Convenzione del 1948, per mobilitare il concetto di genocidio, ad esempio portandolo all’attenzione della Corte internazionale di giustizia per misure urgenti, non è necessario che esso sia stato commesso, ma è sufficiente che vi sia il rischio che ciò avvenga. Il paradigma è la prevenzione. Le dichiarazioni della leadership israeliana hanno subito palesato questo rischio. Ad esempio, il Presidente Herzog ha sostenuto che a Gaza non esisterebbe una popolazione civile innocente e che l’intera popolazione palestinese sarebbe responsabile degli efferati crimini di Hamas del 7 ottobre. Netanyahu, dal canto suo, ha usato parole in codice di stampo genocidario con i suoi riferimenti biblici al massacro degli Amaleciti. Queste dichiarazioni rendono legittimo lanciare un allarme perché nel diritto internazionale un genocidio non è una questione numerica, ma è legato al dolo specifico, ovvero all’intento di eliminare in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale. Ciò è talmente vero che alcune delle condotte di genocidio, parte della sua definizione legale, non puniscono uccisioni, ma – ad esempio – l’inflizione deliberata al gruppo vittima di condizioni di vita calcolate per condurre alla sua distruzione totale o parziale. Pensiamo, ad esempio, al diniego dei mezzi di sussistenza.
Detto ciò, di fronte alla Corte penale internazionale un’accusa di genocidio non può, invece, fondarsi sul solo rischio che esso venga commesso, ma sulla sua effettiva commissione: penso che anche da questo punto di vista nelle ultime settimane stiamo assistendo a quello che esperti delle Nazioni Unite e ONG hanno definito unfolding genocide, ovvero genocidio in svolgimento. Il genocidio infatti non è mai un evento, bensì un processo, che sempre parte dalla negazione dell’uguaglianza, procede e cresce attraverso negazioni crescenti di diritti fondamentali ed infine esplode, negando persino il diritto alla nuda vita.
La resistenza armata dei palestinesi è lecita, secondo il diritto internazionale? E anche in questo caso, quali sono i limiti da rispettare?
Quando mi riferisco ad Hamas io non parlo di resistenza. Per il diritto internazionale nel caso in cui vi siano una negazione armata del diritto all’autodeterminazione di un popolo e un’occupazione illegale, la resistenza armata non è vietata (si pensi all’Ucraina). Tuttavia, affinché possa parlarsi di resistenza, a condurla dovrebbero essere forze che rappresentano l’interezza della popolazione e non è il caso di Hamas. In ogni caso, anche le resistenze armate devono sottostare agli stessi divieti sui mezzi e metodi di conduzione delle ostilità. Questi limiti valgono per tutti e senza vincoli reciprocità, sia che si tratti di eserciti statali che di miliziani o guerriglieri. L’immunità dei civili dalla violenza armata, quindi, deve essere sempre e comunque preservata. Il 7 ottobre Hamas ha intenzionalmente preso di mira civili: per questo quel giorno non è stato compiuto un atto di resistenza.
Israele è accusata di aver utilizzato anche bombe al fosforo. L’impiego di queste munizioni è consentito? Se sì, in quali contesti?
Su questo aspetto c’è un dibattito a mio avviso paradossale. Secondo alcuni giuristi, più “vicini” agli eserciti occidentali, le munizioni al fosforo bianco possono essere utilizzate in aree in cui vi siano solo obiettivi militari, ad esempio per creare barriere di fumo o indicare dei target per bombardamenti. Nel caso della Striscia di Gaza il fosforo bianco è stato utilizzato su un’area ad altissima densità abitativa; abbiamo report e immagini di bambini con ferite compatibili con questa sostanza, che causa bruciature chimiche e la cui combustione può prolungarsi per giorni. Insomma, non c’è alcun margine per sostenere che il fosforo bianco possa essere utilizzato su centri abitati della Striscia di Gaza.
L’esercito israeliano supporta omicidi e altri crimini commessi dai coloni in Cisgiordania. Cosa prevede il diritto internazionale in merito al trasferimento di civili da Israele ai territori palestinesi?
Uno dei più antichi crimini di guerra è il trasferimento, diretto o indiretto, della popolazione civile della potenza occupante nel territorio occupato (art. 8(2)(b)(viii) SR). In termini di storia del diritto internazionale penale, questo divieto era già parte delle imputazioni del processo di Norimberga contro i crimini di denazionalizzazione dei territori occupati. Il divieto di denazionalizzazione e trasferimento di coloni è mirato a tutelare l’identità e la popolazione dei territori occupati, poiché ai sensi del diritto internazionale l’occupazione può essere solo eccezionale e temporanea, altrimenti diventa conquista armata perenne. Nel caso della Cisgiordania siamo nell’ambito di un controllo militare permanente da parte di Israele, tant’è vero che molti giuristi anche israeliani denunciano una incrementale annessione armata. L’occupazione, quindi, non solo mina la sicurezza di tutti, palestinesi e israeliani, ma integra crimini di guerra ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Per questo non ci si può limitare a condannare le violenze dei coloni, ma bisogna ricordare che alle loro spalle ci sono un esercito e una politica statale perseguita da diversi governi, persino contro le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU (si pensi alla risoluzione 2334 del 2016)
Cosa prevede tale risoluzione?
Questa risoluzione, che genera obblighi giuridici, afferma che agli insediamenti, flagrante violazione del diritto internazionale, non può essere conferita alcuna validità legale e che anche gli stati terzi, nelle loro interazioni diplomatiche e commerciali, hanno il dovere di non riconoscere le colonie.
L’idea di una forza militare di interposizione tra Israele e Palestina è percorribile?
Non sono in grado di valutare la fattibilità di questa ipotesi perché dipende dalla volontà politica degli stati. Posso solo dire che ce n’è un’assoluta necessità: oltre alle decine di migliaia di vittime di Gaza siamo a più di 300 vittime civili in Cisgiordania, tra cui più di 60 bambini, uccisi sia da coloni armati, che dalle stesse forze di occupazione. È indispensabile che si appronti una forza multilaterale, sotto controllo multilaterale, di protezione dei civili e interposizione. Quello che non si riesce a capire è che in gioco c’è l’esistenza stessa dei palestinesi come gruppo nazionale. Siamo di fronte a un vero e proprio baratro.
Le maggiori potenze mondiali e le istituzioni sovranazionali, a partire dall’ONU, invocano continuamente la soluzione dei “due popoli, due stati”. Questa prospettiva è ancora praticabile, con almeno 700mila coloni israeliani nei territori palestinesi?
Tanta parte della gioventù politicizzata progressista in Palestina e Israele ci segnala che questa ipotesi è sempre più inverosimile, se non un vero e proprio specchietto per le allodole per le burocrazie occidentali: da un lato si mantengono le retoriche, da un altro avanza impunita la colonizzazione. Ricordo che Netanyahu, subito dopo il suo ultimo insediamento, affermò apertamente il “diritto esclusivo e insindacabile” degli ebrei israeliani “su tutta la terra storica di Israele”. Questo significa che il governo in carica non permetterà né ora né mai la creazione di uno stato palestinese, ed infatti lo ribadisce in questi giorni. Insomma, per sempre più attori, la soluzione non è più quella dei due popoli e due stati ma quella di uno stato binazionale, con pari cittadinanza ed uguali diritti per tutti, “dal fiume al mare”. Come si può sostenere che l’uguaglianza di fronte alla legge sia una minaccia?
Sabato scorso gli Stati Uniti hanno posto il veto al Consiglio di sicurezza dell’Onu su una risoluzione che chiedeva il cessate il fuoco umanitario a Gaza: gli Stati Uniti si stanno rendendo complici del massacro nella Striscia?
Potrei raccontarle l’indignazione di molte colleghe e colleghi americani che hanno denunciato come immorale e politicamente suicida il veto americano. Il veto dei membri permanenti fa parte dell’architettura del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Tuttavia, è intollerabile che esso sia usato contro la legalità e i diritti umani, invece che al servizio di essi. Gli USA hanno sempre definito criminale il ricorso al diritto di veto da parte della Federazione Russa contro risoluzioni di condanna ai crimini di Assad in Siria. Siamo di fronte a un palese e insostenibile doppio standard: due terzi della comunità dei diritti umani nel mondo denunciano rischi di genocidio, la stragrande maggioranza degli stati chiede di cessare le ostilità e liberare gli ostaggi; la minoranza, invece, sempre più isolata, si rende complice della strage a Gaza. Ma oltre a ciò, i doppi standard animano l’approccio di molti paesi occidentali alla Corte penale internazionale, con l’idea per cui crimini internazionali e atrocità vanno processati solo quando commessi dai nostri avversari strategici. Siamo di fronte alla teorizzazione di un concetto molto pericoloso: che esista un diritto internazionale per se stessi e un altro diritto internazionale per i rivali.
L’Occidente è accusato di “doppio standard”: dopo aver sanzionato la Russia per l’invasione in Ucraina, tollera o addirittura incoraggia la risposta di Israele di questi mesi. Questo atteggiamento rischia di minare la fiducia nei principi del diritto internazionale?
È in tutta evidenza un approccio distruttivo non solo della nostra fiducia nel diritto internazionale, ma della tenuta stessa dell’architettura dell’ordine giuridico internazionale emersa nel secondo dopoguerra. Stiamo esponendo noi stessi al rischio che lo standard di di tutte le guerre future sia questo: difendere alcuni stati cancellandone altri, rimuovere la distinzione tra civili e combattenti, condurre ostilità con premesse di stampo genocidario. Per decenni le altre potenze, quando le nostre diplomazie denunceranno futuri crimini e atrocità, potranno risponderci: “Guardate cosa avete sostenuto voi nella Striscia di Gaza”. Non ci si rende conto che gli ultimi residui di fiducia di tanti paesi del mondo per l’occidente sono stati distrutti. È finita un’era, ne comincia una nuova. Cosa stiamo rappresentando, in questa nuova fase, delle radici illuministico-liberali dello stato di diritto e delle democrazie progressive? A proposito di retoriche di “scontro di civiltà”, la nostra sembra mobilitata contro il principio di uguaglianza formale di fronte alla legge. I nostri governi ci stanno conducendo in un futuro oscuro di violenze armate senza regole, di leggi dei più forti che smantellano il diritto internazionale, che non sarà molto, ma è tutto ciò che abbiamo a separarci da una guerra mondiale in senso pieno.
(da Fanpage)
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