IMMIGRAZIONE: PER LA CORTE COSTITUZIONALE “NON E’ REATO RESTARE IN ITALIA PER POVERTA’ ANCHE DI FRONTE A UN ORDINE DI ALLONTANAMENTO”
BOCCIATA UNA DELLE NORME DEL “PACCO SICUREZZA” DI MARONI… NON CONTEMPLA IL “GIUSTIFICATO MOTIVO” PER NON AVER OTTEMPERATO AL DECRETO DI ESPULSIONE A CAUSA DELLA MANCANZA DI MEZZI ECONOMICI… FACILE PREVEDERE SOLO ANNI DI CARCERE QUANDO BASTEREBBE FORNIRE I MEZZI PER L’ESPATRIO: IL GOVERNO DEGLI SPOT
Non è punibile lo straniero che in “estremo stato di indigenza”, o comunque per “giustificato motivo”, non ha reiteratamente ottemperato all’ordine di allontanamento del questore, continuando a rimanere illegalmente in Italia.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che ha così in parte bocciato una delle norme del ‘pacchetto sicurezza’ del 2009 relative al reato di clandestinità .
A sollevare la questione dinanzi alla Consulta è stato il Tribunale di Voghera, chiamato a giudicare sul caso di una donna clandestina, più volte raggiunta da un decreto di espulsione, ma che, per motivi di estrema indigenza, non aveva potuto lasciare l’Italia con i propri mezzi.
Si tratterebbe, dunque, di un “giustificato motivo” che però non è stato previsto dall’art.14, comma 5 quater del testo unico sull’immigrazione, così come modificato dall’ultimo ‘pacchetto sicurezzà del governo Berlusconi (legge 94 del luglio 2009).
Ebbene, dopo aver rilevato che il ‘pacchetto sicurezza’ ha aumentato nel massimo (da quattro a cinque anni) le pene per lo straniero destinatario di un decreto di espulsione adottato dopo l’inottemperanza ad un precedente ordine di allontanamento, la Corte Costituzionale censura la mancata previsione di un “giustificato motivo”.
Si tratta infatti – scrivono i giudici costituzionali nella sentenza n.359 depositata oggi in cancelleria – di una clausola che, come la Corte ha già rilevato, è tra quelle “destinate in linea di massima a fungere da ‘valvola di sicurezzà del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorchè, anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione, l’osservanza del precetto appaia concretamente ‘inesigibilè in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative al carattere soggettivo od oggettivo”.
Nel caso, ad esempio, di “estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell’ottenimento dei titoli di viaggio, etc”, la clausola di “giustificato motivo” esclude – sottolinea la Corte – la “configurabilità del reato”.
Leave a Reply