LA PRIMA CASA E’ DIVENTATA PIU’ STRETTA
SI PAGA LO 0,4% CON DETRAZIONE DI 200 EURO, PIU’ ALTRI 50 PER OGNI FIGLIO…AGEVOLAZIONI SOLO SE COINCIDONO RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE… NIENTE SCONTI AI FAMILIARI CON USO GRATUITO
Abitazione principale di nuovo tassata.
Pagano come seconde case gli immobili dati in uso gratuito ai familiari. Finora anch’essi esenti. E margini più stretti per beneficiare delle agevolazioni.
Il passaggio dall’Ici all’Imu non sarà indolore per i contribuenti.
Addio esonero
Dal 2008 al 2011 l’abitazione principale e le relative pertinenze sono rimaste esenti dall’Ici. Ora, invece, tornano nel mirino.
Le disposizioni Imu comprendono una nuova definizione di abitazione principale, che è stata modificata in maniera restrittiva: si tratta dell’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
Queste due circostanze devono verificarsi entrambe.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ma situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano su un solo immobile.
Unica eccezione è quella di due coniugi che hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due comuni diversi: le agevolazioni spettano a ciascun coniuge.
Inoltre l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta in catasto: se il contribuente utilizza come abitazione principale due appartamenti adiacenti ma accatastati separatamente dovrà scegliere a quale dei due applicare le agevolazioni.
Box e cantine
Si intendono come pertinenze dell’abitazione principale – con diritto alle agevolazioni – esclusivamente:
un’unità immobiliare classificata come C2 (cantina, soffitta o locale di sgombero);
un’unità immobiliare classificata come C6 (posto auto o autorimessa);
un’unità immobiliare classificata come C7 (tettoia).
Entro questi limiti il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.
Se, per esempio, possiede 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C2 e due box classificati come C6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra questi ultimi la pertinenza da collegare all’abitazione principale.
Se però la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C2, poichè in quest’ultima rientra già la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale.
Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria.
Le assimilazioni
I comuni non possono più assimilare all’abitazione principale gli immobili dati in uso gratuito ai familiari.
Su questi ultimi, quindi, l’Imu va calcolata con l’aliquota delle seconde case (0,76%) e senza diritto alla detrazione.
Le uniche possibili estensioni comunali riguardano l’abitazione di proprietà di anziani in case di ricovero e di cura e degli italiani residenti all’estero, purchè non affittata (vedi schema).
Le aliquote
L’aliquota da applicare all’abitazione principale e alle relative pertinenze, per il versamento di giugno, è pari allo 0,4%.
A regime l’aliquota potrà variare dallo 0,2% allo 0,6% (salvo ulteriori rincari).
Dall’Imu lorda si detraggono, fino a concorrenza, 200 euro.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Inoltre se l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione viene suddivisa fra essi in egual misura (indipendentemente dalla quota di proprietà ) e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
Viene inoltre riconosciuta una detrazione di altri 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai ventisei anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione (fino a un massimo di ulteriori 400 euro).
Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età : dal giorno successivo si decade dal beneficio.
Lo sconto spetta anche se il figlio non è a carico e quindi ha redditi propri. Infine, in caso di nascita di un figlio nel corso dell’anno, la detrazione va ragguagliata ai mesi.
Per fare un mese servono almeno 15 giorni.
Sara Longoni
(Associazione italiana dottori commercialisti)
(da “Il Corriere della Sera“)
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