IL GARANTE DELLA CONCORRENZA: “BASTA PROROGHE PER LE CONCESSIONI DEI LIDI, GARE E ASSEGNAZIONI ENTRO IL 2024”
“INGIUSTIFICATE RENDITE DI POSIZIONE DEGLI ATTUALI TITOLARI”… VERGOGONSO CHE IL GOVERNO CONTINUI A RINVIARE L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE PER FARE UN FAVORE A UNA LOBBY AMICA
Evitare ulteriori proroghe e rinnovi automatici, ricorrendo invece “a modalità di assegnazione competitive delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali”.
E’ il richiamo che l’Antitrust, garante della corretta competizione, invia all’Anci e alla Conferenza Stato-Regioni. Nel parere, l’Antitrtust sottolinea che “il continuo ricorso” alle proroghe viola i principi della concorrenza e “favorisce gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari”.
L’Autorità sollecita quindi gli enti “affinché tutte le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima”, con una assegnazione dei nuovi titoli “non oltre il 31 dicembre 2024″
Il rinvio al 2025
Nella segnalazione pubblicata sul proprio bollettino settimanale, l’Autorità ricorda che il Milleproroghe del 2022, disponendo la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni in essere, ha anche previsto la possibilità di spostare ulteriormente il termine al 31 dicembre 2025,
Questo, “nel caso in cui le amministrazioni non riescano a completare nei termini le procedure di gare per motivate ragioni oggettive”. Alla luce di queste norme, molte amministrazioni hanno deciso di adottare provvedimenti di proroga al 31 dicembre 2024 motivandoli con
– la complessità del quadro giurisprudenziale e normativo;
– l’impossibilità di espletare le gare prima del riordino delle concessioni e prima che fossero dati chiarimenti sulla scarsità o meno della risorsa demaniale.
La disapplicazione
L’Antitrust precisa quindi di aver fornito pareri motivati, in cui chiariva che le amministrazioni concedenti “avrebbero dovuto disapplicare la normativa nazionale” perché il contrasto con la Direttiva Servizi dell’Unione europea, e procedere alle gare.
In numerose occasioni, inoltre, l’Autorità ha contestato gli argomenti degli enti a sostegno della proroga, “considerata l’infondatezza degli stessi”.
La norma infatti “circoscrive la possibilità di differire ulteriormente la durata delle concessioni a ipotesi del tutto eccezionali connesse a specifiche circostanze che impediscono la conclusione della procedura selettiva”.
Ma “in nessuno dei casi esaminati dall’Autorità le amministrazioni concedenti avevano avviato una procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni”.
Con riferimento alle proroghe, del resto, anche il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio per cui si può ritenere compatibile con il diritto dell’Unione solo la proroga “tecnica” limitata per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle gare, specifica ancora il Garante.
Un bene scarso
L’Antitrust “condivide peraltro le conclusioni cui sono pervenuti il giudice amministrativo nazionale e la Commissione europea secondo cui è evidente l’attuale situazione di notevole scarsità (in alcuni casi inesistenza) che caratterizza le aree demaniali a disposizione dei nuovi operatori”.
La penuria di spazi liberi “è ancor più pronunciata se si considerano gli ambiti territoriali comunali o comunque si prendono come riferimento porzioni di costa ridotte”.
Il concetto di scarsità “deve essere interpretato in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della “quantità” del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti”.
(da agenzie)
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