LEGITTIMA DIFESA LA GIURISTA CARLA BASSU SUL CASO ROGGERO: “IL DIRITTO DI DIFENDERSI NON COINCIDE CON IL DIRITTO DI PUNIRE”
SI SPALANCANO LE PORTE ALLA GIUSTIZIA PRIVATA E SI INFRANGONO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE
Il dibattito politico e sociale attorno ai confini della legittima difesa si è riacceso dopo il deposito in Senato del Disegno di Legge a firma del senatore Claudio Borghi (Lega). La proposta punta a modificare l’articolo 52 del Codice Penale per introdurre la non punibilità di “qualsiasi reazione” immediata della vittima di una rapina armata in casa o nel proprio negozio, “indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. L’iniziativa prende spunto esplicito da fatti di cronaca come quello di Mario Roggero, gioielliere piemontese condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori in fuga.
Ma quali sono la reale applicabilità e la tenuta costituzionale di un testo con queste caratteristiche? Per capire cosa cambierebbe e quali nodi giuridici apre la riforma, ne abbiamo parlato con Carla Bassu, Costituzionalista e docente presso l’Università di Sassari.
Professoressa, partiamo dalle conseguenze pratiche: se questa legge venisse approvata, potrebbe cambiare qualcosa per i processi già conclusi e le condanne definitive, come quella di Mario Roggero, o varrebbe solo per i fatti futuri?
Se il DDL Borghi dovesse ampliare il parametro scriminante della legittima difesa, risultando coerente con il disposto costituzionale, potrebbero tendenzialmente beneficiarne imputati con procedimenti ancora in corso, purché la magistratura ritenga integrati i nuovi presupposti. Molto più difficile, invece, è che possa incidere su condanne irrevocabili. Con riguardo al caso Roggero, difficilmente la riforma sarebbe applicabile perché i giudici hanno escluso che, al momento degli spari, esistesse ancora una situazione riconducibile alla difesa legittima. Secondo le sentenze di merito, confermate dalla Cassazione, la rapina era già terminata e il pericolo dunque cessato.
Il DDL Borghi elimina i requisiti della proporzionalità e della persistenza del pericolo, consentendo di fatto di reagire anche quando la minaccia non è più immediata. Una norma simile rischia di entrare in contrasto con la Costituzione o con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo?
Nel nostro ordinamento la legittima difesa si configura come una eccezione al divieto dell’uso privato della forza e si fonda su alcuni requisiti imprescindibili: la necessità della difesa, l’attualità del pericolo e la proporzione tra offesa e reazione. Se queste condizioni venissero significativamente attenuate o addirittura eliminate, il rischio sarebbe quello di alterare l’equilibrio costituzionale tra il diritto dell’aggredito a difendersi e il dovere dello Stato di garantire la tutela della vita e dell’integrità fisica di tutte le persone, compreso chi sta commettendo un reato. Siamo nel cuore della Costituzione, specificamente nell’alveo degli art. 2 e 3 che tutelano i diritti inviolabili della persona e impongono criteri di ragionevolezza nella disciplina legislativa. Anche la Convenzione europea dei diritti umani, in particolare l’art. 2 sul diritto alla vita, richiede che l’uso della forza letale sia strettamente necessario e comunque proporzionato. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha più volte affermato che gli Stati dispongono di un margine di apprezzamento, ma non possono rinunciare a garantire una tutela effettiva della vita umana.
Benché la proposta dichiari di voler escludere la vendetta, prevede al contempo che la reazione possa essere lecita anche se non ha natura strettamente difensiva. Non si rischia di scivolare verso una forma di giustizia privata, intaccando il monopolio dello Stato sull’uso della forza?
Questo è un nodo fondamentale, tenendo conto che il monopolio dell’uso della forza in capo all’autorità pubblica corrisponde al concetto di sovranità interna su cui si fonda lo Stato moderno. Occorre ribadire che la legittima difesa rappresenta una deroga straordinaria, ammessa soltanto quando indispensabile per proteggere sé stessi o i propri cari e la tutela pubblica non può intervenire tempestivamente. Se però la reazione fosse considerata lecita anche quando non strettamente necessaria a respingere un’aggressione in atto, il confine tra difesa e punizione rischierebbe di diventare estremamente sottile. Qui sta il discrimine evidenziato anche nella vicenda Roggero che rende chiaro come il diritto di difendersi non coincide con il diritto di punire. Non si mette in discussione il trauma vissuto da chi subisce una rapina violenta, ma una democrazia costituzionale non può trasformare quello shock in una legittimazione generalizzata della giustizia privata.
Tra i dichiarati obiettivi della riforma c’è quello di evitare a chi si difende un lungo percorso giudiziario. Ma per accertare se c’è stata un’aggressione e se la reazione è stata immediata, un magistrato non dovrà comunque indagare? È davvero possibile evitare l’accertamento del giudice?
In uno Stato di diritto non si può eliminare la necessità dell’accertamento giudiziario. Occorrerà comunque verificare se il reato presupposto sia realmente avvenuto, se la persona abbia effettivamente reagito a quell’aggressione, quale sia stata la dinamica dei fatti, se il pericolo fosse ancora in corso oppure fosse cessato, quale fosse il nesso causale tra aggressione e reazione. Sono tutte valutazioni che richiedono l’intervento di un giudice sulla base delle prove raccolte nel processo.
La legge può modificare i criteri con valutare la legittima difesa, ma non può eliminare la funzione giurisdizionale di ricostruzione dei fatti. Pensare di evitare ogni procedimento giudiziario in casi così complessi è difficilmente compatibile con il principio costituzionale della tutela giurisdizionale e con il giusto processo.
In conclusione, la giurisprudenza della Consulta impone sempre un bilanciamento tra i beni giuridici in gioco. Se la norma venisse approvata in questa forma, che possibilità avrebbe di superare un eventuale vaglio della Corte Costituzionale?
Il legislatore dispone certamente di margine di discrezionalità ma incontra il limite invalicabile del riferimento costituzionale. Una norma che prevede una esclusione automatica della responsabilità, senza consentire alla magistratura di valutare la situazione nel concreto solleva seri dubbi di costituzionalità, sotto diversi profili. Intanto emerge un contrasto potenziale con l’art. 3 Cost., perché trattare allo stesso modo situazioni profondamente diverse è irragionevole senza trascurare il fatto che, ai sensi dell’art. 2 Cost., anche chi commette un reato conserva i propri diritti fondamentali, a partire dalla vita e dall’integrità fisica. Si ricorda poi quanto disposto dall’art. 24 Cost. con riguardo al diritto di agire in giudizio e dall’art. 27 Cost. che stabilisce tra l’altro che la responsabilità penale è personale con la conseguenza che i familiari di chi viene ucciso mentre commette un reato sono vittime a loro volta e senza colpa.
Sul piano europeo, infine, emerge la questione della compatibilità con l’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che richiede sempre un controllo effettivo sulla necessità e proporzionalità dell’uso della forza.
(da Fanpage)
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