PER DOCUMENTARSI: ECCO GLI ARTICOLI ANTICORRUZIONE APPROVATI DALLA CAMERA
TUTTE LE NOVITA’ DEI PROVVEDIMENTI CHE HANNO GENERATO TANTE POLEMICHE
Art. 10: condannati non più candidabili
L’articolo 10 contiene la delega al governo per disciplinare, entro un anno, l’elezione di quanti hanno ricevuto una condanna definitiva.
A chi ha commesso reati gravi, come quelli di mafia e quelli contro la Pubblica amministrazione, sarà preclusa la possibilità di ricoprire la carica di parlamentare europeo, deputato e senatore o presentarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
Non solo, è previsto anche il divieto di essere nominato presidente o componente del Cda dei consorzi, dei Consigli e delle Giunte delle unioni di Comuni, delle aziende speciali e degli organi esecutivi delle Comunità montane.
Le condanne per l’incandidabilità dovranno essere passate in giudicato, per gli altri reati sono previste quelle oltre i tre anni.
Art. 13: nuova concussione e “traffico di influenze”
Le nuove norme prevedono che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che abusi della sua funzione o dei suoi poteri, inducendo a dare o a promettere indebitamente allo stesso pubblico ufficiale o ad una terza persona denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.
Per quel che riguarda il “traffico di influenze illecite” si stabilisce che chiunque, fuori dai casi di concorso in altri reati, «sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio», sia punito con la reclusione da uno a 3 anni. Identica pena è prevista per chi dia o prometta denaro o altri vantaggi di carattere patrimoniale.
La pena viene aumentata nel caso in cui chi indebitamente fa dare o promettere denaro o altri vantaggi patrimoniali ha la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
La condanna è ulteriormente accresciuta nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.
Art. 14: concussione tra privati
Con le nuove norme viene introdotto il reato di corruzione tra privati, punito con la reclusione d uno a 3 anni, raddoppiati in caso di società quotate, attraverso la modifica dell’articolo 2635 del codice civile sulle disposizioni penali in materia di società e consorzi.
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità , per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà , cagionando nocumento alla società , sono puniti -si legge nel testo approvato dalla Camera- con la reclusione da uno a tre anni».
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