LA NOMINA DI ROBERTO CINGOLANI A LEONARDO È “INCOMPATIBILE”: LO DICE LA LEGGE NUMERO 60 DEL 1953, SECONDO CUI GLI EX MINISTRI NON POSSONO RICOPRIRE CARICHE DI NOMINA GOVERNATIVA PER ALMENO UN ANNO
CINGOLANI SAREBBE INCOMPATIBILE FINO A FINE OTTOBRE 2023, MA ALLA FINE VEDRETE CHE SI TROVERÀ UN CAVILLO, E L’ANTITRUST, CHE SI DOVREBBE OCCUPARE DEL CASO, CHIUDERÀ UN OCCHIO
Alla fine si troverà un cavillo o si farà semplicemente finta di niente, resta però che, secondo la legge, Roberto Cingolani sarebbe incompatibile col suo nuovo altissimo incarico in Leonardo almeno fino a fine ottobre.
La legge è la numero 60 del 1953, che si occupa delle incompatibilità parlamentari e, incidentalmente, le estende ai ministri per la durata di un anno dalla cessazione dell’incarico
La sostanza – siamo all’articolo 1 – è questa: “I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del governo ”.
E qui veniamo a Cingolani, della cui situazione si occupa l’articolo 6: “Chi abbia rivestito funzioni di Governo non può assumere le cariche o le funzioni nelle società, enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative”.
Tradotto: un ministro è incompatibile per un anno da quando lascia il governo con un incarico in società la cui nomina sia appannaggio del governo. Nel caso di scuola, significa che Cingolani è incompatibile fino a fine ottobre 2023, cioè un anno dopo l’entrata in carica del governo Meloni. Della cosa dovrebbe occuparsi l’Antitrust: difficile decida di mettere i bastoni tra le ruote a Meloni e soci.
(da il Fatto quotidiano)
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