LA SAPETE LA NOVITA? SALVINI NON HA PRESENTATO ALCUN RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO (COME AVEVAMO DETTO)
ALTRO CHE “SENTENZA OGGI”, SIAMO DI FRONTE A UN MENTITORE SERIALE… E LA MAGISTRATURA ASPETTA FORSE L’ESITO DI UN RICORSO INESISTENTE INVECE CHE APPLICARE LA SENTENZA E ORDINARE LO SBARCO COME AVREBBE DOVUTO FARE DA SEI GIORNI?
Il ricorso dell’Avvocatura dello Stato al Consiglio di Stato, con un presunto pronunciamento addirittura pevisto per oggi pomeriggio, è una bufala
Non è stato presentato nessun ricorso al massimo organo della giustizia amministrativa semplicemente perchè il nostro ordinamento non lo consente
Codice alla mano, infatti, è evidente che non è previsto alcun ricorso contro l’ordinanza emessa in via provvisoria dal giudice monocratico prima che l’argomento sia trattato in sede collegiale. E’ possibile solo chiederne la revoca allo stesso tribunale ( in questo caso quello del Lazio) che l’ha emessa.
Nel caso in questione, dunque, l’ordinanza emessa dal presidente del tar del Lazio potrà essere appellata solo dopo che il 9 settembre prossimo, la sezione del Tar nella sua composizione collegiale deciderà se confermare o revocare o modificare l’ordinanza che nel frattempo è esecutiva e deve essere eseguita dall’amministrazione italiana.
Lo conferma anche l’agenzia di stampa AdnKronos:
Nessun ricorso è stato presentato, ad oggi, al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio che lo scorso 14 agosto ha disposto la sospensione del divieto di ingresso nelle acque italiane della nave Open Arms, e che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato di volere impugnare. Pertanto, contrariamente a quanto circolato, nessuna decisione è attesa oggi da Palazzo Spada sulla vicenda.
Il Tar del Lazio ha accolto il 14 agosto scorso il ricorso della Ong spagnola e disposto la sospensione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane per permettere il soccorso delle persone a bordo, rilevando una situazione di “eccezionale gravità ed urgenza, tale da giustificare la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, al fine di consentire l’ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane”. “Alla luce della documentazione prodotta (medical report e relazione psicologica” e “della prospettata situazione di eccezionale gravità ed urgenza” si giustifica “la concessione della richiesta” per “consentire l’ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane e quindi di prestare l’immediata assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli”, scrive il TAR nella sentenza.
Sostenendo anche che “il ricorso in esame non appare del tutto sfornito di fondamento giuridico in relazione al dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e di violazione delle norme di diritto internazionale del mare in materia di soccorso”.
Il Tar rileva che “la stessa amministrazione intimata (ovvero il Ministero dell’Interno) riconosce, nelle premesse del provvedimento impugnato, che il natante soccorso da Open Arms in area SAR libica — quanto meno per l’ingente numero di persone a bordo — era in “distress“, cioè in situazione di evidente difficoltà ” e “per cui appare, altresì, contraddittoria la conseguente valutazione effettuata nel medesimo provvedimento, dell’esistenza, nella specie, della peculiare ipotesi di “passaggio non inoffensivo”.
(da agenzie)
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