LOMBARDIA, ORDINANZA DI FONTANA PER FERMARE CANTIERI, EDILI, STUDI PROFESSIONALI E UFFICI FINO AL 15 APRILE
MA RESTANO FUORI LE AZIENDE E IL TRASPORTO PUBBLICO, OLTRE AI SUPERMERCATI, LE FARMACIE E LE EDICOLE
Dopo i dati drammatici di oggi, la Lombardia dispone misure più restrittive contro il coronavirus. Viene decretato -fino al 15 aprile – il fermo delle attività nei cantieri edili e il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente. Stop anche agli studi professionali e agli uffici pubblici.
L’ordinanza della Regione mantiene aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i supermercati, sempre con la garanzia del rispetto della distanza di almeno un metro.
Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza con misure più stringenti per la popolazione: sospese le attività degli uffici pubblici e quelle degli studi professionali. Stop anche ai cantieri e divieto assoluto di praticare sport e attività motorie all’aperto, anche singolarmente.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.
In una nota della Regione si legge che «la competenza sulla chiusura delle attività produttive è del Governo, ma i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che fin dalle prossime ore chiederanno ai propri associati di sospendere comunque tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere essenziali».
L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali:
il divieto di assembramento nei luoghi pubblici — fatto salvo il distanziamento (droplet) — e conseguente ammenda fino a 5mila euro
la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità ;
la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti
la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.
Restano però fuori le attività di aziende e il trasporto pubblico locale, i maggiori luoghi di aggregazione dove o contatti sono più ravvicinati.
(da agenzie)
Leave a Reply